N. 277 ORDINANZA 18 - 25 luglio 1997

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giurisdizione - Provincia autonoma di Bolzano - Uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari - Atti e documenti del processo civile - Notifica ad istanza di parte - Obbligo di traduzione a richiesta del destinatario da richiedere a mezzo di ufficiale giudiziario anche nell'ipotesi in cui il destinatario degli atti sia un cittadino di lingua italiana residente fuori il territorio della provincia e della regione Trentino-Alto Adige - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'. (D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, art. 20, comma 3). (Cost., artt. 3, 24 e 116). (097C0919) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 13-8-1997)

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