N. 52
RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE
11 novembre 1997
N. 52
Ricorso per conflitto di attribuzioni depositato in cancelleria
l'11 novembre 1997 (della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia)
Lavoro (Tutela del) - Decreto in data 2 settembre 1997 (pubblicato in
data 9 settembre 1997 sul Foglio annunzi legali della provincia di
Gorizia) del direttore reggente della Direzione provinciale del
lavoro della stessa provincia, quale organo periferico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale lo
stesso si e' autonominato presidente della Commissione provinciale
Cassa integrazione guadagni industria di Gorizia - Denunciato
esercizio, da parte dello Stato, in contrasto anche con il
principio di buon andamento della pubblica amministrazione sancito
dall'art. 97 della Costituzione, di una potesta' amministrativa
che, in base alla disciplina costituita da combinato disposto
dell'art. 8, legge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la
garanzia del salario), secondo il quale la Commissione provinciale
della Cassa integrazione guadagni e' nominata con decreto del
direttore dell'ufficio regionale del lavoro (ora soppresso), e
dell'art. 1, comma primo, seconda parte, legge della regione
Friuli-Venezia Giulia 14 gennaio 1997, n. 1, che a sua volta
prevede che le funzioni gia' attribuite all'ufficio regionale del
lavoro sono esercitate in via provvisoria dal servizio
programmazione, studi e ricerca dell'Agenzia regionale del lavoro,
spetta al direttore di questo servizio e quindi alla regione -
Fondamento di tale disciplina nell'art. 6, n. 2, statuto speciale
per il Friuli-Venezia Giulia, che attribuisce alla regione
potesta' legislativa integrativa e attuativa in materia di
"lavoro, previdenza e assistenza sociale", e negli artt. 1 e 2
delle norme di attuazione statutaria emanate con d.lgs. 16
settembre 1996, n. 514 che, entrambi, unitamente al citato art. 6
dello statuto, si assumono violati, e nei quali, tra l'altro, con
la soppressione dell'ufficio regionale del lavoro, si dispone la
delega alla regione dell'esercizio delle funzioni gia' ad esso
attribuite, funzioni riguardo alle quali nessuna ingerenza e'
stata lasciata allo Stato e che, anche alla luce della contestuale
previsione che la regione le disciplini con norme legislative di
organizzazione, spesa e attuazione con implicita connotazione
della delega come devolutiva o traslativa appaiono senz'altro
defendibili, nel proposto conflitto, come attribuzioni proprie
della regione - Inapplicabilita', per contro, nella regione
Friuli-Venezia Giulia, del regolamento, emanato con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in data 7 novembre
1996, (recante norme per l'unificazione degli uffici periferici
del Ministero), impropriamente richiamato nel preambolo del
provvedimento impugnato - Istanza di sospensione motivata, fra
l'altro, per il fatto che, in seguito ad esso, attualmente la
Commissione cassa integrazione guadagni di Gorizia, essendo ancora
in carica quello nominato, in base al citato art. 8, legge n. 164
del 1975, per un quadriennio, con decreto del direttore
dell'ufficio regionale del lavoro 26 settembre 1995, ha, ora,
contemporaneamente, due presidenti - Richiamo (sul punto relativo
all'ammissibilita' del conflitto, ancorche' proposto dalla regione
a tutela di funzioni delegate), a sentenze nn. 559/1988 e
282/1992.
(Decreto del direttore reggente la Direzione provinciale del lavoro
di Gorizia del 2 settembre 1997).
(Statuto Friuli-Venezia Giulia, art. 6, n. 2; d.lgs. 16 settembre
1996, n. 514, artt. 1 e 2; Cost., art. 97).
(097C1273)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 26-11-1997)
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