N. 14 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 febbraio 1998

N. 14 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 7 febbraio 1998 (della regione Veneto) Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n. 449 del 1997 - Disposizioni tributarie in materia di veicoli - Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di tasse automobilistiche non erariali - Fissazione delle modalita' di svolgimento di tali competenze, con decreto del Ministro delle finanze - Riduzione della quota dell'accisa sulla benzina spettante alle regioni a statuto ordinario - Istituzione di una tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto - Istituzione di una imposta erariale regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, con riserva alla competenza dello Stato circa la fissazione delle modalita' di accertamento, riscossione e versamento - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto alla salute - Lesione delle competenze e dell'autonomia regionale - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale, in particolare, anche per mancata attribuzione di risorse in dipendenza dagli aggravi di spesa derivanti dalle norme impugnate. Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n. 449 del 1997 - Sanita' - Riduzione delle quote spettanti alle regioni in caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, da parte di queste e delle Aziende sanitarie locali, agli obblighi disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa sanitaria e in caso di mancata attuazione degli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale - Riutilizzo delle disponibilita' finanziarie derivanti da tali riduzioni - Inquadramento nella dirigenza regionale di specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale - Fornitura a titolo gratuito, da parte del Servizio sanitario nazionale di protesi mammarie - Lesione del diritto alla salute - Incidenza sul principio di buon andamento della pubblica amministrazione e sul principio di copertura finanziaria per nuove e maggiori spese - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Violazione delle competenze e dell'autonomia regionale - Violazione, in particolare, delle competenze regionali in materia di sanita' pubblica e dell'autonomia finanziaria, per mancata attribuzione di risorse in dipendenza dagli aggravi di spesa derivanti dalle norme impugnate. Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione, di cui alla legge n. 449 del 1997 - Disposizioni concernenti il personale e le amministrazioni pubbliche - Estensione alle regioni e province autonome della disciplina relativa alla riduzione delle spese di personale - Attribuzione all'"organo di direzione politica responsabile" della competenza in ordine alla riduzione di organismi collegiali - Destinazione ad economie di bilancio del 50% dei ricavi delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni pubbliche con soggetti pubblici e privati e dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi - Applicabilita' alle regioni della normativa concernente la dismissione di attivita' pubbliche - Disposizioni per la riduzione delle giacenze - Norme per il contenimento del fabbisogno finanziario - Disciplina delle attivita' agricole - Delega al Governo per l'emanazione delle relative norme di attuazione - Irragionevolezza - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione - Lesione delle competenze e dell'autonomia regionale - Incidenza sul principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n. 449 del 1997 - Edilizia e urbanistica - Adozione di procedure di silenzio-assenso da parte degli enti locali, in applicazione dei decreti-legge decaduti per mancata conversione, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 2, comma 61, legge n. 662 del 1996 - Validita' dei relativi strumenti urbanistici "gia' intesi approvati" e previsione, a tal fine, che il termine di 180 giorni stabilito per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, sia raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge - Lesione del principio secondo cui cessa ex tunc l'efficacia dei decreti-legge non convertiti entro il termine di 60 giorni - Incidenza sulle competenze regionali - Violazione del diritto di difesa. (Legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 17, commi 10, 22, 29; 18, 32, commi 2, 4, 5, 15; 34, comma 1; 37, 39, comma 19; 41, commi 1 e 3; 43, 44, comma 4; 47, comma 1; 48, commi 1 e 5; 49, comma 18; 55, comma 14). (Cost., artt. 2, 3, 5, 24, 32, 77, 81, 97, 117, 118, 119 e 128). (098C0137) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 25-3-1998)

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