N. 14
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
7 febbraio 1998
N. 14
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 7 febbraio 1998 (della regione Veneto)
Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n.
449 del 1997 - Disposizioni tributarie in materia di veicoli -
Attribuzione alle regioni delle competenze in materia di tasse
automobilistiche non erariali - Fissazione delle modalita' di
svolgimento di tali competenze, con decreto del Ministro delle
finanze - Riduzione della quota dell'accisa sulla benzina
spettante alle regioni a statuto ordinario - Istituzione di una
tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto -
Istituzione di una imposta erariale regionale sulle emissioni
sonore degli aeromobili, con riserva alla competenza dello Stato
circa la fissazione delle modalita' di accertamento, riscossione e
versamento - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto alla salute
- Lesione delle competenze e dell'autonomia regionale - Violazione
dell'autonomia finanziaria regionale, in particolare, anche per
mancata attribuzione di risorse in dipendenza dagli aggravi di
spesa derivanti dalle norme impugnate.
Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n.
449 del 1997 - Sanita' - Riduzione delle quote spettanti alle
regioni in caso di inadempienza, entro i termini stabiliti, da
parte di queste e delle Aziende sanitarie locali, agli obblighi
disposti da leggi dello Stato per il contenimento della spesa
sanitaria e in caso di mancata attuazione degli strumenti di
pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale -
Riutilizzo delle disponibilita' finanziarie derivanti da tali
riduzioni - Inquadramento nella dirigenza regionale di specialisti
ambulatoriali a rapporto convenzionale - Fornitura a titolo
gratuito, da parte del Servizio sanitario nazionale di protesi
mammarie - Lesione del diritto alla salute - Incidenza sul
principio di buon andamento della pubblica amministrazione e sul
principio di copertura finanziaria per nuove e maggiori spese -
Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni
- Violazione delle competenze e dell'autonomia regionale -
Violazione, in particolare, delle competenze regionali in materia
di sanita' pubblica e dell'autonomia finanziaria, per mancata
attribuzione di risorse in dipendenza dagli aggravi di spesa
derivanti dalle norme impugnate.
Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione, di cui alla legge
n. 449 del 1997 - Disposizioni concernenti il personale e le
amministrazioni pubbliche - Estensione alle regioni e province
autonome della disciplina relativa alla riduzione delle spese di
personale - Attribuzione all'"organo di direzione politica
responsabile" della competenza in ordine alla riduzione di
organismi collegiali - Destinazione ad economie di bilancio del
50% dei ricavi delle convenzioni stipulate dalle amministrazioni
pubbliche con soggetti pubblici e privati e dirette a fornire, a
titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi - Applicabilita'
alle regioni della normativa concernente la dismissione di
attivita' pubbliche - Disposizioni per la riduzione delle giacenze
- Norme per il contenimento del fabbisogno finanziario -
Disciplina delle attivita' agricole - Delega al Governo per
l'emanazione delle relative norme di attuazione - Irragionevolezza
- Violazione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione - Lesione delle competenze e dell'autonomia
regionale - Incidenza sul principio di leale collaborazione tra
Stato e regioni.
Finanza pubblica - Misure per la stabilizzazione di cui alla legge n.
449 del 1997 - Edilizia e urbanistica - Adozione di procedure di
silenzio-assenso da parte degli enti locali, in applicazione dei
decreti-legge decaduti per mancata conversione, i cui effetti sono
stati fatti salvi dall'art. 2, comma 61, legge n. 662 del 1996 -
Validita' dei relativi strumenti urbanistici "gia' intesi
approvati" e previsione, a tal fine, che il termine di 180 giorni
stabilito per la formazione del silenzio-assenso, non maturato nel
periodo di vigenza del singolo decreto-legge, sia raggiunto nel
periodo di vigenza dei successivi decreti-legge - Lesione del
principio secondo cui cessa ex tunc l'efficacia dei decreti-legge
non convertiti entro il termine di 60 giorni - Incidenza sulle
competenze regionali - Violazione del diritto di difesa.
(Legge 27 dicembre 1997, n. 449, artt. 17, commi 10, 22, 29; 18, 32,
commi 2, 4, 5, 15; 34, comma 1; 37, 39, comma 19; 41, commi 1 e 3;
43, 44, comma 4; 47, comma 1; 48, commi 1 e 5; 49, comma 18; 55,
comma 14).
(Cost., artt. 2, 3, 5, 24, 32, 77, 81, 97, 117, 118, 119 e 128).
(098C0137)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 25-3-1998)
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