N. 99 SENTENZA 26 marzo - 6 aprile 1998

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Impiego pubblico - Regione Piemonte - Commissione giudicatrice dei concorsi - Formazione - Composizione in modo esclusivo da componenti della Giunta regionale e dal Presidente del Consiglio regionale - Divieto per la commissione giudicatrice di poter graduare il punteggio - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia (vedi sentenze nn. 333/1993 e 453/1990) - Assenza delle garanzie di imparzialita' con compromissione del buon andamento dell'attivita' amministrativa - Richiesta di sentenza additiva - Non compromissione, per la mancata graduazione, della qualita' della selezione concorsuale - Illegittimita' costituzionale - Non fondatezza - Inammissibilita'. (Legge regione Piemonte 8 settembre 1986, n. 42, art. 29, comma 9, come modificata dalla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 60; legge regione Piemonte 8 settembre 1986, n. 42, art. 29, comma 19; d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, art. 95). (Cost., artt. 3 e 97). (098C0393) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 15-4-1998)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.