Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Impiego pubblico - Regione Piemonte - Commissione giudicatrice dei
concorsi - Formazione - Composizione in modo esclusivo da componenti
della Giunta regionale e dal Presidente del Consiglio regionale -
Divieto per la commissione giudicatrice di poter graduare il
punteggio - Riferimento alla giurisprudenza della Corte in materia
(vedi sentenze nn. 333/1993 e 453/1990) - Assenza delle garanzie di
imparzialita' con compromissione del buon andamento dell'attivita'
amministrativa - Richiesta di sentenza additiva - Non
compromissione, per la mancata graduazione, della qualita' della
selezione concorsuale - Illegittimita' costituzionale - Non
fondatezza - Inammissibilita'.
(Legge regione Piemonte 8 settembre 1986, n. 42, art. 29, comma 9,
come modificata dalla legge regionale 11 dicembre 1987, n. 60; legge
regione Piemonte 8 settembre 1986, n. 42, art. 29, comma 19; d.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, art. 95).
(Cost., artt. 3 e 97).
(098C0393)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 15-4-1998)
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