N. 104 ORDINANZA 26 marzo - 6 aprile 1998

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Elezioni - Misure di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso - Disposizione della sospensione "di diritto" dalle cariche elettive nonostante il ricorso presentato alla Corte di cassazione avverso alla sentenza di appello - Carenza di legittimazione del Consiglio comunale a sollevare questione di legittimita' costituzionale perche' privo di un potere decisionale quale organo giudicante - Manifesta inammissibilita'. (Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 1, lettera c), e comma 4-bis, come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16; legge 7 febbraio 1990, n. 19, art. 9). (Cost., artt. 3 e 27). (098C0398) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 15-4-1998)

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