Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Elezioni - Misure di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso -
Disposizione della sospensione "di diritto" dalle cariche elettive
nonostante il ricorso presentato alla Corte di cassazione avverso
alla sentenza di appello - Carenza di legittimazione del Consiglio
comunale a sollevare questione di legittimita' costituzionale perche'
privo di un potere decisionale quale organo giudicante - Manifesta
inammissibilita'.
(Legge 19 marzo 1990, n. 55, art. 15, comma 1, lettera c), e comma
4-bis, come modificata dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16; legge 7
febbraio 1990, n. 19, art. 9).
(Cost., artt. 3 e 27).
(098C0398)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.15 del 15-4-1998)
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