N. 361 SENTENZA 26 ottobre - 2 novembre 1998

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Disciplina in materia di formazione della prova in dibattimento - Dichiarazioni caratterizzate dall'essere rese da imputati e dall'avere per oggetto fatti concernenti la responsabilita' di altri imputati - Utilizzazione delle dichiarazioni nei giudizi in corso - Dichiarante che rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni - Mancanza dell'accordo delle parti alla lettura - Applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4, del c.p.p. - Omessa previsione - Esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti concernenti la responsabilita' altrui gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni rese all'autorita' giudiziaria o alla polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero - Applicazione dell'art. 210 del c.p.p. - Omessa previsione - Persona che, esaminata a norma dell'art. 210 c.p.p. in dibattimento, rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti dichiarazioni in mancanza di consenso dell'imputato alla loro utilizzazione - Applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4 - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 254 del 1992 - Intervento additivo della Corte modificato dalla legge n. 267 del 1997 - Irragionevolezza ed incoerenza del meccanismo processuale che preclude a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio di uguaglianza - Illegittimita' costituzionale - Costituzione del pubblico ministero nel giudizio incidentale e della persona offesa "Provincia di Bologna" che non era parte nel procedimento a quo - Erronea evocazione da parte del giudice rimettente dell'art. 514 del c.p.p. - Inammissibilita' - Dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p., assunte senza la presenza del difensore dell'imputato - Richiesta del recupero esclusivamente delle precedenti dichiarazioni mediante lettura dei verbali assunti in altro procedimento - Esistenza del meccanismo delle contestazioni - Non fondatezza - Restituzione degli atti ai tribunali di Torino, Cagliari, Sanremo, Savona, Trani, e al tribunale per i minorenni di Bologna. (C.P.P., art. 513, comma 2, ultimo periodo, 210, 238, comma 4, 513, comma 2, 514, 238, commi 2-bis e 4, 210, comma 4, e art. 6, commi 2 e 5, della legge 7 agosto 1997, n. 267). (Cost., artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 101, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111 e 112). (098C1257) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 4-11-1998)

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