Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Disciplina in materia di formazione della prova in
dibattimento - Dichiarazioni caratterizzate dall'essere rese da
imputati e dall'avere per oggetto fatti concernenti la
responsabilita' di altri imputati - Utilizzazione delle dichiarazioni
nei giudizi in corso - Dichiarante che rifiuti o comunque ometta in
tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la
responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti
dichiarazioni - Mancanza dell'accordo delle parti alla lettura -
Applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4, del c.p.p. - Omessa
previsione - Esame dell'imputato nel medesimo procedimento su fatti
concernenti la responsabilita' altrui gia' oggetto delle sue
precedenti dichiarazioni rese all'autorita' giudiziaria o alla
polizia giudiziaria su delega del Pubblico Ministero - Applicazione
dell'art. 210 del c.p.p. - Omessa previsione - Persona che, esaminata
a norma dell'art. 210 c.p.p. in dibattimento, rifiuti o comunque
ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la
responsabilita' di altri gia' oggetto delle sue precedenti
dichiarazioni in mancanza di consenso dell'imputato alla loro
utilizzazione - Applicazione dell'art. 500, commi 2-bis e 4 - Omessa
previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 254 del 1992 -
Intervento additivo della Corte modificato dalla legge n. 267 del
1997 - Irragionevolezza ed incoerenza del meccanismo processuale che
preclude a priori l'acquisizione in dibattimento di elementi di prova
raccolti legittimamente nel corso delle indagini preliminari o
nell'udienza preliminare - Lesione del diritto di difesa - Violazione
del principio di uguaglianza - Illegittimita' costituzionale -
Costituzione del pubblico ministero nel giudizio incidentale e della
persona offesa "Provincia di Bologna" che non era parte nel
procedimento a quo - Erronea evocazione da parte del giudice
rimettente dell'art. 514 del c.p.p. - Inammissibilita' -
Dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210 del c.p.p.,
assunte senza la presenza del difensore dell'imputato - Richiesta del
recupero esclusivamente delle precedenti dichiarazioni mediante
lettura dei verbali assunti in altro procedimento - Esistenza del
meccanismo delle contestazioni - Non fondatezza - Restituzione degli
atti ai tribunali di Torino, Cagliari, Sanremo, Savona, Trani, e al
tribunale per i minorenni di Bologna.
(C.P.P., art. 513, comma 2, ultimo periodo, 210, 238, comma 4, 513,
comma 2, 514, 238, commi 2-bis e 4, 210, comma 4, e art. 6, commi 2 e
5, della legge 7 agosto 1997, n. 267).
(Cost., artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, 101, 101, secondo comma,
102, primo comma, 111 e 112).
(098C1257)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.44 del 4-11-1998)
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