N. 78 ORDINANZA 8 - 22 marzo 2000

Ordinanza 8-22 marzo 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Archiviazione, su richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa - Impossibilita' di un severo vaglio dell'opposizione da parte del giudice investito della richiesta di archiviazione - Conseguente obbligo di fissazione dell'udienza in camera di consiglio nonche', alternativamente, obbligo di retribuire l'attivita' del difensore d'ufficio a carico dell'indagato ancorche' incolpevole - Asserita violazione del principio di imposizione delle prestazioni personali e patrimoniali in base alla sola legge e del principio di presunzione della non colpevolezza - Prospettazione di due censure, delle quali non e' dato desumere quale sia la prevalente - Questione in forma ancipite - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 410, comma 3; disp. attuaz. cod. proc. pen. (d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271), art. 31. - Costituzione, artt. 3, 23, 24 e 27. (000C0253) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.14 del 29-3-2000)

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