N. 131 ORDINANZA 8 - 10 maggio 2000

Ordinanza 8-10 maggio 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Matrimonio - Scioglimento - Procedimento - Attribuzione alla sola parte convenuta, e non anche al pubblico ministero, della facolta' di eccepire l'interruzione eventuale della separazione tra i coniugi - Lamentata irrazionalita' della previsione, in contrasto anche con il principio di tutela dei diritti della famiglia - Insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge 1o dicembre 1970, n. 898, art. 3, numero 2, lett. b. - Costituzione, artt. 3 e 29. (000C0404) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 17-5-2000)

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