Ordinanza 8-10 maggio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Matrimonio - Scioglimento - Procedimento - Attribuzione alla sola
parte convenuta, e non anche al pubblico ministero, della facolta' di
eccepire l'interruzione eventuale della separazione tra i coniugi -
Lamentata irrazionalita' della previsione, in contrasto anche con il
principio di tutela dei diritti della famiglia - Insufficiente
motivazione sulla rilevanza della questione - Manifesta
inammissibilita'.
- Legge 1o dicembre 1970, n. 898, art. 3, numero 2, lett. b.
- Costituzione, artt. 3 e 29.
(000C0404)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.21 del 17-5-2000)
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