N. 343 ORDINANZA (Atto di promovimento) 25 gennaio 2000

Ordinanza emessa dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a carico di Frighi Andrea Ordinamento giudiziario - Procedimenti penali devoluti alla cognizione del giudice monocratico - Funzioni del pubblico ministero - Delega da parte del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario a soggetti diversi dai magistrati di carriera (nella specie ufficiale di polizia giudiziaria) - Criteri - Criterio di non delegare le funzioni del pubblico ministero in procedimenti per reati che non ammettono la citazione diretta - Possibilita', secondo il diritto vivente, che il suddetto criterio possa essere disatteso dal Procuratore della Repubblica per ragioni attinenti alla organizzazione del suo ufficio - Disparita' di trattamento a seconda dell'esercizio o meno della facolta' di delega - Lesione del principio del contraddittorio, in condizioni di parita', tra le parti. - R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, comma 3. - Costituzione, artt. 3 e 111. (000C0547) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 21-6-2000)

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