N. 343
ORDINANZA (Atto di promovimento)
25 gennaio 2000
Ordinanza emessa dal tribunale di Pisa nel procedimento penale a
carico di Frighi Andrea
Ordinamento giudiziario - Procedimenti penali devoluti alla
cognizione del giudice monocratico - Funzioni del pubblico ministero
- Delega da parte del procuratore della Repubblica presso il
tribunale ordinario a soggetti diversi dai magistrati di carriera
(nella specie ufficiale di polizia giudiziaria) - Criteri - Criterio
di non delegare le funzioni del pubblico ministero in procedimenti
per reati che non ammettono la citazione diretta - Possibilita',
secondo il diritto vivente, che il suddetto criterio possa essere
disatteso dal Procuratore della Repubblica per ragioni attinenti alla
organizzazione del suo ufficio - Disparita' di trattamento a seconda
dell'esercizio o meno della facolta' di delega - Lesione del
principio del contraddittorio, in condizioni di parita', tra le
parti.
- R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 72, comma 3.
- Costituzione, artt. 3 e 111.
(000C0547)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 21-6-2000)
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