Ordinanza 8-16 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Entrate pubbliche non tributarie - Riscossione coattiva - Rinvio alle
norme per la riscossione delle imposte dirette - Crediti dell'Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese - Inammissibilita' delle
opposizioni all'esecuzione (ai sensi degli artt. 615-618 cod. proc.
civ.) - Asserita lesione del diritto di difesa e della tutela
giurisdizionale, con ingiustificata disparita' di trattamento
rispetto agli utenti di altri servizi pubblici non soggetti alla
riscossione esattoriale - Sopravvenuto mutamento complessivo del
quadro normativo di riferimento - Riesame della rilevanza della
questione - Restituzione degli atti ai giudici rimettenti.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 603, recte: n. 602, art. 54, secondo
comma; legge 13 dicembre 1928, n. 3233, art. 1; legge 23 settembre
1920, n. 1365, artt. 11 e 11-bis, come modificati dall'art. 1 della
legge n. 3233 del 1928.
- Cost., artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 113, primo e secondo
comma.
(000C0641)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 21-6-2000)
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