N. 186 SENTENZA 7 - 13 giugno 2000

Sentenza 7-13 giugno 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto della questione - Duplice profilo - Individuazione - Interpretazione dell'ordinanza di rimessione. Processo penale - Spese del giudizio - Ricorso per cassazione - Dichiarazione di inammissibilita' - Condanna automatica della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del procedimento anche in mancanza di colpa nella proposizione del ricorso - Ritenuta equiparabilita' della situazione del ricorrente a quella del querelante soccombente esentato dal pagamento delle spese processuali - Inidoneita' del tertium comparationis richiamato - Non fondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 616. - Costituzione, artt. 3 e 24. Processo penale - Ricorso per cassazione - Dichiarazione di inammissibilita' - Condanna automatica della parte privata ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, anche in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita' - Violazione del principio di eguaglianza, per irragionevole equiparazione delle posizioni del ricorrente incolpevole e del ricorrente "temerario" - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Cod. proc. pen., art. 616. - Costituzione, art. 3. (099C0594) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 21-6-2000)

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