Sentenza 7-13 giugno 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Lavoro (rapporto di) - Licenziamenti collettivi - Garanzie
procedimentali previste in attuazione di direttive comunitarie -
Ritenuta inapplicabilita' agli autoferrotranvieri licenziati da
imprese dichiarate fallite anteriormente al 1o gennaio 1993 -
Asserita, ingiustificata, disparita' di trattamento rispetto al
personale di tutte le altre imprese e fra gli stessi
autoferrotranvieri, nonche' lamentata violazione dell'obbligo di
adeguare la legislazione alle direttive comunitarie - Possibilita' di
un'interpretazione adeguatrice delle norme denunciate - Non
fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione.
- Legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 3, comma 4-bis, prima
proposizione, aggiunto dall'art. 6 del d.l. 20 maggio 1993, n. 148
(convertito nella legge 19 luglio 1993), nel testo risultante dalla
modifica introdotta dall'art. 7 del d.l. 23 ottobre 1996, n. 542
(convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 649).
- Costituzione, artt. 3 e 11 (in relazione alla direttiva 75/129/CEE
del 17 febbraio 1975).
(099C0598)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.26 del 21-6-2000)
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