N. 253 ORDINANZA 22 giugno - 3 luglio 2000

Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Imposta di registro - Disposizioni enunciate negli atti dell'autorita' giudiziaria - Sottoposizione all'imposta Mancata esclusione di atti, contratti e disposizioni, per i quali l'obbligazione tributaria sorge solo in forza dell'enunciazione contenuta nel provvedimento giudiziario - Riproposizione in termini identici della medesima questione gia' sollevata nell'ambito dello stesso grado di giudizio e decisa con sentenza di rigetto - Manifesta inammissibilita'. - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21, riprodotto nell'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. - Costituzione, artt. 24, 53, 76, 77 e 137, terzo comma. (000C0725) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 12-7-2000)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.