Ordinanza 22 giugno-3 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Imposta di registro - Disposizioni enunciate negli atti
dell'autorita' giudiziaria - Sottoposizione all'imposta Mancata
esclusione di atti, contratti e disposizioni, per i quali
l'obbligazione tributaria sorge solo in forza dell'enunciazione
contenuta nel provvedimento giudiziario - Riproposizione in termini
identici della medesima questione gia' sollevata nell'ambito dello
stesso grado di giudizio e decisa con sentenza di rigetto - Manifesta
inammissibilita'.
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, art. 21, riprodotto nell'art. 22
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- Costituzione, artt. 24, 53, 76, 77 e 137, terzo comma.
(000C0725)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 12-7-2000)
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