N. 421
ORDINANZA (Atto di promovimento)
10 febbraio 2000
Ordinanza emessa il 10 febbraio 2000 dal tribunale amministrativo
regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Calabrese Paola
contro Ministero della giustizia
Avvocato e procuratore - Esami di abilitazione per l'esercizio della
professione - Giudizio espresso esclusivamente mediante punteggio
numerico - Obbligo di motivazione - Esclusione secondo l'indirizzo
interpretativo del Consiglio di Stato, non condiviso dal rimettente
ma costituente diritto vivente - Lamentata ingiustificata deroga al
principio dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti
amministrativi previsto dalla legge anche per i pubblici concorsi -
Incidenza sui principi di difesa in giudizio, di tutela
giurisdizionale, di imparzialita' e buon andamento della p.a., per la
difficolta' di conoscere e controllare le ragioni poste alla base del
giudizio negativo e l'iter logico delle valutazioni compiute dalle
Commissioni esaminatrici - Richiesta di valutazione chiarificatrice
alla Corte costituzionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
Invia subordinata (ove la Corte ritenga conforme al dato normativo
l'interpretazione dell'art. 3 della legge n. 241/1990 quale risulta
dal diritto vivente ): Avvocato e procuratore - Esami di
abilitazione per l'esercizio della professione Obbligo di
motivazione - Esclusione - Violazione dei principi di uguaglianza,
di imparzialita' e buon andamento della p.a. - Lesione del diritto
di difesa e del principio della tutela giurisdizionale.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 113.
(000C0674)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 19-7-2000)
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