Ordinanza 6-14 luglio 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali -
Immediata ricorribilita' al giudice dei diritti - Esclusione, a
differenza di quanto previsto dalla precedente normativa -
Impossibilita', da parte del ricorrente, di adempiere nella misura
ridotta - Conseguente, lamentata, disparita' di trattamento, con
violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio
del giudice naturale - Difetto di motivazione in ordine alla
rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22; d.lgs. 5 giugno
1998, n. 203, artt. 4, comma 3, e 5.
- Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113.
Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali -
Normativa applicabile - Reintroduzione, con efficacia retroattiva,
delle disposizioni gia' sostituite con precedenti decreti
legislativi del Governo - Lamentata irragionevolezza della
disciplina - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della
questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, artt. 4, comma 3, e 5.
- Costituzione, art. 25.
(000C0787)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 19-7-2000)
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