N. 291 ORDINANZA 6 - 14 luglio 2000

Ordinanza 6-14 luglio 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Immediata ricorribilita' al giudice dei diritti - Esclusione, a differenza di quanto previsto dalla precedente normativa - Impossibilita', da parte del ricorrente, di adempiere nella misura ridotta - Conseguente, lamentata, disparita' di trattamento, con violazione del diritto alla tutela giurisdizionale e del principio del giudice naturale - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 18 e 22; d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203, artt. 4, comma 3, e 5. - Costituzione, artt. 3, 24, 25 e 113. Sanzioni amministrative - Sanzioni in materia di tributi locali - Normativa applicabile - Reintroduzione, con efficacia retroattiva, delle disposizioni gia' sostituite con precedenti decreti legislativi del Governo - Lamentata irragionevolezza della disciplina - Difetto di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, artt. 4, comma 3, e 5. - Costituzione, art. 25. (000C0787) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 19-7-2000)

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