N. 292 SENTENZA 11 - 17 luglio 2000

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudici rimettenti - Difetto di giurisdizione - Eccezione dell'Avvocatura dello Stato - Rigetto. Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Cognizione delle controversie in materia di servizi pubblici - Ritenuto eccesso di delega ovvero prospettata mancata definizione dell'oggetto della delega, da parte della legge delegante, nonche' irragionevolezza della stessa legge, con effetti negativi sulla tutela giurisdizionale - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4. - Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma, 3, 24 e 113. Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Cognizione delle controversie aventi carattere patrimoniale tra amministrazione e incaricati di un pubblico servizio - Difetto di rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34 e 35. - Costituzione, artt. 3, 103 e 113. Giustizia amministrativa - Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo - Controversie in materia di servizi pubblici - Diritti patrimoniali conseguenziali - Delega legislativa al Governo - Prospettata mancanza di predeterminazione dell'oggetto della delega e dei criteri direttivi - Non fondatezza della questione. - Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g). - Costituzione, art. 76. Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione di tale giurisdizione in materia di pubblici servizi, in luogo dell'estensione della cognizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno - Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega conferita - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 1 e 2. - Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera g), della legge 15 marzo 1997, n. 59). Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione della giurisdizione in materia di pubblici servizi - Concessione dei servizi - Controversie per pretese nascenti dal rapporto di concessione - Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega conferita - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento di altri profili. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 2 e 3. - Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59), (e artt. 3, 103 e 113). Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Giurisdizione in materia di pubblici servizi - Pronuncia di illegittimita' costituzionale - Conseguente adeguamento in via interpretativa dei richiami alla norma illegittima, contenuti in altra disposizione. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, commi 1, 2, 3 e 5. Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione in materia di pubblici servizi - Mancata riserva all'autorita' giudiziaria ordinaria delle controversie su canoni, indennita' e corrispettivi per le concessioni di servizi - Denunciato eccesso di delega - Non fondatezza della questione. - D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 4. - Costituzione, art. 77, primo comma (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59). (000C0788) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 19-7-2000)

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