Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Giudici rimettenti - Difetto di giurisdizione - Eccezione
dell'Avvocatura dello Stato - Rigetto.
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo - Cognizione delle controversie in materia di servizi
pubblici - Ritenuto eccesso di delega ovvero prospettata mancata
definizione dell'oggetto della delega, da parte della legge
delegante, nonche' irragionevolezza della stessa legge, con effetti
negativi sulla tutela giurisdizionale - Difetto di rilevanza della
questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, comma 1; legge 15 marzo 1997,
n. 59, art. 11, comma 4.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma, 3, 24 e 113. Giustizia
amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
- Cognizione delle controversie aventi carattere patrimoniale tra
amministrazione e incaricati di un pubblico servizio - Difetto di
rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34 e 35.
- Costituzione, artt. 3, 103 e 113. Giustizia amministrativa -
Riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice
amministrativo - Controversie in materia di servizi pubblici -
Diritti patrimoniali conseguenziali - Delega legislativa al Governo
- Prospettata mancanza di predeterminazione dell'oggetto della
delega e dei criteri direttivi - Non fondatezza della questione.
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 11, comma 4, lettera g).
- Costituzione, art. 76. Giustizia amministrativa - Giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione di tale
giurisdizione in materia di pubblici servizi, in luogo
dell'estensione della cognizione del giudice amministrativo alle
controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali,
ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno - Eccesso
del potere legislativo esercitato, rispetto ai limiti della delega
conferita - Illegittimita' costituzionale in parte qua.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 1 e 2.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera
g), della legge 15 marzo 1997, n. 59). Giustizia amministrativa -
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Istituzione
della giurisdizione in materia di pubblici servizi - Concessione
dei servizi - Controversie per pretese nascenti dal rapporto di
concessione - Eccesso del potere legislativo esercitato, rispetto
ai limiti della delega conferita - Illegittimita' costituzionale -
Assorbimento di altri profili.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, commi 2 e 3.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 11, comma 4, lettera
g) della legge 15 marzo 1997, n. 59), (e artt. 3, 103 e 113).
Giustizia amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo - Giurisdizione in materia di pubblici servizi -
Pronuncia di illegittimita' costituzionale - Conseguente
adeguamento in via interpretativa dei richiami alla norma
illegittima, contenuti in altra disposizione.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, commi 1, 2, 3 e 5. Giustizia
amministrativa - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
- Istituzione in materia di pubblici servizi - Mancata riserva
all'autorita' giudiziaria ordinaria delle controversie su canoni,
indennita' e corrispettivi per le concessioni di servizi -
Denunciato eccesso di delega - Non fondatezza della questione.
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, comma 4.
- Costituzione, art. 77, primo comma (in relazione all'art. 11, comma
4, lettera g) della legge 15 marzo 1997, n. 59).
(000C0788)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 19-7-2000)
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