Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Armi ed esplosivi - Porto d'armi senza licenza - Previsione, ai fini
di difesa personale, soltanto per i magistrati ordinari, anche
temporaneamente fuori ruolo - Mancata estensione di analoga facolta'
per gli altri magistrati (amministrativi, e della Corte di conti) e
per gli avvocati dello Stato - Asserita violazione del principio di
eguaglianza, in relazione all'unita' della funzione giurisdizionale e
alla tradizionale equiparazione all'ordine giudiziario di altre
magistrature e dell'Avvocatura dello Stato - Giustificazione non
irragionevole della disciplina censurata - Manifesta infondatezza
della questione.
- Legge 21 febbraio 1990, n. 36, art. 7, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 102 e 103.
(000C0871)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-2000)
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