Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Regione Lazio - Sanita' pubblica - Attivita' contrattuale delle
unita' sanitarie locali - Contratti di fornitura di beni e servizi -
Obbligazioni pecuniarie - Misura degli interessi moratori - Supposta
deroga alle norme del codice civile - Conseguente, denunciato,
contrasto con il principio di eguaglianza e con il limite del
"diritto privato" alla potesta' legislativa regionale - Sopravvenuta
soppressione della norma censurata - Difetto di motivazione in ordine
alla sua perdurante applicabilita' alla fattispecie dedotta nel
giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' della questione -
Inutilita' di una ulteriore valutazione circa la forza di legge della
stessa disposizione.
- Capitolato di oneri generali per i contratti delle unita' sanitarie
locali (allegato alla legge della Regione Lazio 22 aprile 1989,
n. 22), art. 53, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, primo comma, e 117.
(000C0905)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.32 del 2-8-2000)
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