N. 423 SENTENZA 9 - 16 ottobre 2000

Sentenza 9-16 ottobre 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Sanita' pubblica - Risarcimento di danni irreversibili alla salute - Soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali - Quantificazione dell'indennizzo - Mancata previsione della liquidazione del danno biologico - Asserita inadeguatezza del beneficio previsto, con violazione dei principia costituzionali - Non fondatezza della questione. - Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 comma 3, e 2, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 2 e 38. Sanita' pubblica - Risarcimento di danni irreversibili alla salute - Soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali - Diritto all'assegno una tuntum per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla legge - Lamentata lesione del principio di eguaglianza, per disparita' di trattamento tra i sottoposti a vaccinazione obbligatoria e coloro che hanno subito trattamenti tasfusionali ematici - Non fondatezza della questione. - Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2. - Costituzione, artt., 2, 3, 32 e 38. Sanita' pubblica - Risarcimento di danni irreversibili alla salute - Soggetti sottoposti a vaccinazione (non obbligatoria) antiepatite B, a partire dal 1983 - Diritto all'indennizzo - Mancata previsione - Ingiustificata differenziazione di trattamento, a fronte del riconoscimento del diritto all'indennizzo (con sentenza n. 27 del 1998) ai soggetti sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1, comma 1. - Costituzione, artt., 2, 3, primo comma, e 32. (000C1146) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 18-10-2000)

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