Sentenza 9-16 ottobre 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Sanita' pubblica - Risarcimento di danni irreversibili alla salute -
Soggetti danneggiati da epatiti post-trasfusionali - Quantificazione
dell'indennizzo - Mancata previsione della liquidazione del danno
biologico - Asserita inadeguatezza del beneficio previsto, con
violazione dei principia costituzionali - Non fondatezza della
questione.
- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1 comma 3, e 2, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 2 e 38. Sanita' pubblica - Risarcimento di
danni irreversibili alla salute - Soggetti danneggiati da epatiti
post-trasfusionali - Diritto all'assegno una tuntum per il periodo
compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento
dell'indennizzo previsto dalla legge - Lamentata lesione del
principio di eguaglianza, per disparita' di trattamento tra i
sottoposti a vaccinazione obbligatoria e coloro che hanno subito
trattamenti tasfusionali ematici - Non fondatezza della questione.
- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1, comma 3, e 2, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt., 2, 3, 32 e 38. Sanita' pubblica - Risarcimento
di danni irreversibili alla salute - Soggetti sottoposti a
vaccinazione (non obbligatoria) antiepatite B, a partire dal 1983 -
Diritto all'indennizzo - Mancata previsione - Ingiustificata
differenziazione di trattamento, a fronte del riconoscimento del
diritto all'indennizzo (con sentenza n. 27 del 1998) ai soggetti
sottoposti a vaccinazione antipoliomielitica - Illegittimita'
costituzionale in parte qua.
- Legge 25 febbraio 1992, n. 210, artt. 1, comma 1.
- Costituzione, artt., 2, 3, primo comma, e 32.
(000C1146)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.43 del 18-10-2000)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.