N. 689 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2000

Ordinanza emessa il 5 luglio 2000 dal tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Biondino Girolamo ed altro Processo penale - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per due o piu' delitti puniti con la pena dell'ergastolo oppure per un delitto punito con l'ergastolo ed altri puniti con la pena complessiva superiore a cinque anni - Previsto accesso per l'imputato al rito abbreviato - Conseguente possibilita' di ottenere, in caso di condanna, l'impunita' per i delitti concorrenti - Disparita' di trattamento sotto diversi profili - Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. - Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti]. - Costituzione, artt. 3, 27 e 112. Processo penale - Disciplina transitoria a seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, in fase avanzata di istruzione dibattimentale - Previsto accesso al rito abbreviato per l'imputato, su richiesta non sindacabile dal giudice - Conseguente impedimento dell'assunzione di mezzi di prova chiesti dalle altre parti e gia' ammessi - Disparita' di trattamento tra imputati sotto diversi profili - Lesione del diritto di difesa, con riferimento, in particolare, alla posizione delle parti civili - Lesione del principio della riserva della funzione giurisdizionale e del principio di indipendenza del giudice - Contrasto con i principi costituzionali concernenti la formazione della prova - Violazione del principio di obbligatorieta' dell'azione penale. - Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte: d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti]. - Costituzione, artt. 3, 24, 97, 101, secondo comma, 102, primo comma, 111, commi secondo, quarto e quinto, e 112. (000C1196) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.46 del 8-11-2000)

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