N. 696
ORDINANZA (Atto di promovimento)
21 giugno 2000
Ordinanza emessa il 21 giugno 2000 dal tribunale di Palermo nel
procedimento penale a carico di Di Maggio Baldassarre ed altri
Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria a
seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 -
Procedimenti per due o piu' delitti puniti con la pena dell'ergastolo
- Possibilita' di accesso al rito abbreviato per l'imputato, su sua
insindacabile richiesta - Disparita' di trattamento tra imputati -
Lesione del principio della finalita' rieducativa della pena.
- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte:
d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella
legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti].
- Costituzione, artt. 3 e 27.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria a
seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
- Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, in
fase avanzata di istruzione dibattimentale - Previsto accesso al
rito abbreviato per l'imputato, su richiesta non sindacabile dal
giudice, in rapporto allo stato dell'istruzione ed alla necessita'
di stralciare la posizione di chi abbia fatto richiesta da quella
degli altri coimputati che non abbiano voluto o potuto avanzare
analoga richiesta - Conseguente duplicazione del processo gia'
unitariamente istruito - Disparita' di trattamento tra imputati
sotto diversi profili - Lesione del diritto di difesa, con
riferimento, in particolare, alla posizione delle parti civili -
Violazione del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione.
- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte:
d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella
legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti].
- Costituzione, artt. 3, 24, 97 e 111.
Processo penale - Giudizio abbreviato - Disciplina transitoria a
seguito delle modifiche recate dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479
- Procedimenti per delitti puniti con la pena dell'ergastolo, in
fase avanzata di istruzione dibattimentale - Previsto accesso al
rito abbreviato per l'imputato, su richiesta non sindacabile dal
giudice - Conseguente impedimento dell'assunzione di mezzi di prova
chiesti dalle altre parti e gia' ammessi - Disparita' di
trattamento tra imputati sotto diversi profili - Lesione del
diritto di difesa, con riferimento, in particolare, alla posizione
delle parti civili - Lesione del principio della riserva della
funzione giurisdizionale e del principio di indipendenza del
giudice - Contrasto con i principi costituzionali concernenti la
formazione della prova - Violazione del principio di
obbligatorieta' dell'azione penale.
- Legge 5 giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e seguenti [recte:
d.l. 7 aprile 2000, n. 82, (convertito, con modificazioni, nella
legge 5 giugno 2000, n. 144), art. 4-ter, commi 2 e seguenti].
- Costituzione, artt. 3, 24, 101, secondo comma, 102, primo comma,
111, commi secondo, quarto e quinto, e 112.
(000C1203)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 22-11-2000)
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