N. 501 ORDINANZA 13 - 17 novembre 2000

Ordinanza 13-17 novembre 2000 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudizio di rinvio - Obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa - Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio per inosservanza, anche nell'ipotesi in cui le questioni di diritto decise dalla Cassazione siano in contrasto con i diritti fondamentali della difesa - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., artt. 627, comma 3, e 628, comma 2. - Costituzione, artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma. Processo penale - Giudizio di rinvio - Divieto di proporre nullita' assolute vrificatesi nei precendenti giudizi, ancorche' derivanti dalla pronuncia della Corte di cassazione - Asserita violazione del principio di ragionevolezza, del diritto di difesa e alla tutela giurisdizionale, nonche' del principio di obbligatorio esercizio dell'azione penale - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 627, comma 4. - Costituzione, artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, e 112. (000C1316) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 22-11-2000)

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