Sentenza 13-18 novembre 2000
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
Questione di legittimita' costituzionale - Ricorsi in via principale
delle Regioni Piemonte e Lombardia - Eccezione di inammissibilita'
dell'Avvocatura dello Stato - Ritenuta insussistenza della lamentata
menomazione alle competenze regionali da parte dell'atto normativo
impugnato - Reiezione.
Questione di legittimita' costituzionale - Ricorsi in via principale
delle Regioni Piemonte e Lombardia - Eccezione di inammissibilita'
dell'Avvocatura erariale - Ritenuta riferibilita' delle censure
prospettate dalle ricorrenti non all'attuale portata delle norme
contestate, ma alla loro eventuale futura applicazione - Reiezione.
Enti pubblici - Enti operanti in campo musicale - Riordino e
trasformazione in fondazioni di diritto privato - Delega legislativa
al Governo - Attuazione - Provvedimento legislativo recante la
modifica, in senso restrittivo e meno favorevole alle regioni, di
precedente normativa delegata, emanata su specifica delega (legge
n. 549 del 1995) - Estraneita' della nuova disciplina all'oggetto
della delega conferita - Illegittimita' costituzionale - Assorbimento
di altri profili.
- D.lgs. 23 aprile 1998, n. 134.
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 11, comma 1, lettera
b), della legge 15 marzo 1997, n. 59 (e artt. 97, 117 e 118; 2, 3,
5, 18 e 23); legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 57;
d.P.R. 29 giugno 1996, n. 367.
(000C1318)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.48 del 22-11-2000)
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