N. 22
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
14 dicembre 2000
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 14 dicembre 2000 (della Regione Lombardia)
Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale -
Prevista definizione, da parte delle regioni con gli enti
interessati, degli strumenti di valorizzazione, tutela e salvaguardia
dei territori termali - Previsto potere sostitutivo del Governo in
caso di mancato rispetto del termine di 120 giorni dall'entrata in
vigore della legge - Denunciata lesione dell'autonomia regionale -
Irragionevolezza - Incidenza sul diritto alla salute e sul buon
andamento dell'azione amministrativa - Lesione del principio di leale
collaborazione tra Stato e regioni.
- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 1, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 32, 97, 117 e 118.
Acque minerali e termali - Delega al Governo ad emanare un testo
unico delle leggi in materia di attivita' idrotermali - Denunciata
mancanza di principi e criteri direttivi - Incidenza su settori di
competenza regionale.
- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 1, comma 5.
- Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 117 e 118.
Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale -
Determinazione dei requisiti degli stabilimenti in cui sono erogate
le cure termali - Denunciata violazione delle competenze regionali
nel settore.
- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 3, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.
Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale -
Attribuzione al Ministro della sanita' del potere di individuare i
presupposti per l'erogazione delle cure termali - Denunciata
lesione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale -
Ricaduta delle scelte ministeriali sulla finanza regionale -
Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e
regioni.
- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 4, commi 1, 2 e 3.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 119.
Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale -
Prevista stipulazione, a fini di uniformazione del sistema termale
nazionale, di accordi tra le regioni e le organizzazioni nazionali
maggiormente rappresentative delle aziende termali, con la
partecipazione del Ministro della sanita' - Previsto recepimento di
tali accordi da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni -
Denunciato carattere ibrido e atipico degli atti in esame - Difetto
di razionalita' intrinseca - Incidenza sull'autonomia regionale.
- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 4, comma 4.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.
Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale -
Previsto potere del Ministro della sanita' di promuovere il
coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la
realizzazione di programmi di ricerca scientifica, rilevazione
statistico-epidemiologica ed educazione sanitaria - Contestuale
previsione dei soggetti di cui le regioni si avvalgono per la
attuazione dei programmi stessi - Denunciata lesione delle
competenze legislative e amministrative regionali - Carattere
confuso della disciplina censurata.
- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 6, commi 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.
Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale -
Istituzione, assegnazione e verifica del marchio di qualita'
termale - Attribuzione dei relativi poteri al Ministro
dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, commercio e
artigianato - Previsione di poteri regionali limitati alla proposta
di assegnazione ed alla ricezione delle domande dei richiedenti -
Denunciata inosservanza del riparto costituzionale di competenze
tra Stato e regioni - Illegittimo avvalimento degli uffici
regionali - Invasione di settori di spettanza delle regioni -
Irrazionalita'.
- Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 13.
- Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118.
(000C1436)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.2 del 10-1-2001)
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