N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 dicembre 2000

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 14 dicembre 2000 (della Regione Lombardia) Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Prevista definizione, da parte delle regioni con gli enti interessati, degli strumenti di valorizzazione, tutela e salvaguardia dei territori termali - Previsto potere sostitutivo del Governo in caso di mancato rispetto del termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge - Denunciata lesione dell'autonomia regionale - Irragionevolezza - Incidenza sul diritto alla salute e sul buon andamento dell'azione amministrativa - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. - Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 1, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 5, 32, 97, 117 e 118. Acque minerali e termali - Delega al Governo ad emanare un testo unico delle leggi in materia di attivita' idrotermali - Denunciata mancanza di principi e criteri direttivi - Incidenza su settori di competenza regionale. - Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 1, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 5, 76, 97, 117 e 118. Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Determinazione dei requisiti degli stabilimenti in cui sono erogate le cure termali - Denunciata violazione delle competenze regionali nel settore. - Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 3, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118. Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Attribuzione al Ministro della sanita' del potere di individuare i presupposti per l'erogazione delle cure termali - Denunciata lesione dell'autonomia legislativa e amministrativa regionale - Ricaduta delle scelte ministeriali sulla finanza regionale - Violazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni. - Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 4, commi 1, 2 e 3. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 119. Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Prevista stipulazione, a fini di uniformazione del sistema termale nazionale, di accordi tra le regioni e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali, con la partecipazione del Ministro della sanita' - Previsto recepimento di tali accordi da parte della Conferenza permanente Stato-Regioni - Denunciato carattere ibrido e atipico degli atti in esame - Difetto di razionalita' intrinseca - Incidenza sull'autonomia regionale. - Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 4, comma 4. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118. Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Previsto potere del Ministro della sanita' di promuovere il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, rilevazione statistico-epidemiologica ed educazione sanitaria - Contestuale previsione dei soggetti di cui le regioni si avvalgono per la attuazione dei programmi stessi - Denunciata lesione delle competenze legislative e amministrative regionali - Carattere confuso della disciplina censurata. - Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 6, commi 1 e 2. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118. Acque minerali e termali - Legge di riordino del settore termale - Istituzione, assegnazione e verifica del marchio di qualita' termale - Attribuzione dei relativi poteri al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, commercio e artigianato - Previsione di poteri regionali limitati alla proposta di assegnazione ed alla ricezione delle domande dei richiedenti - Denunciata inosservanza del riparto costituzionale di competenze tra Stato e regioni - Illegittimo avvalimento degli uffici regionali - Invasione di settori di spettanza delle regioni - Irrazionalita'. - Legge 24 ottobre 2000, n. 323, art. 13. - Costituzione, artt. 3, 5, 97, 117 e 118. (000C1436) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.2 del 10-1-2001)

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