N. 31 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 luglio 2000

Ordinanze da 31 a 42 - di identico contenuto - emesse il 5 luglio 2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi rispettivamente proposti da: Altieri Gian Guido ed altri al Ministero della sanita' ed altri (31/2001); Cagna Giorgio ed altri al Ministero della sanita' ed altri (32/2001); Ambrosini Antonio ed altri al Ministero della sanita' ed altri (33/2001); Adrario Erica ed altri al Ministero della sanita' ed altri (34/2001); Corbellini Luciano ed altri al Ministero della sanita' ed altri (35/2001); Chioin Raffaello ed altri al Ministero della sanita' ed altri (36/2001); Belgrano Emanuele al Ministero della sanita' ed altro (37/2001); Carta Francesco ed altri al Ministero della sanita' ed altri (38/2001); Pirozzi Farina Furio ed altri al Ministero della sanita' ed altri (39/2001); Altomare Vittorio ed altri al Ministero della sanita' ed altri (40/2001); Amato Salvatore ed altri al Ministero della sanita' ed altri (41/2001); Corbacelli Alfonso ed altro al Ministero della sanita' ed altri (42/2001). Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per l'attivita' libero professionale extramuraria - Termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita' assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il principio di buon andamento della P.A. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8. - Costituzione, artt. 3 e 97. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita' assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7. - Costituzione, artt. 33 e 76. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale intramuraria - Lesione del principio di autonomia didattico-scientifica. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10. - Costituzione, artt. 33. Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse - Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario universitario alle determinazioni organizzative del Direttore generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di strutture semplici e di natura professionale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza del sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in materia didattica e scientifica riservate all'Universita' - Lesione del principio della liberta' di insegnamento in relazione all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11. - Costituzione, artt. 33 e 76. (001C0071) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 31-1-2001)

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