N. 31
ORDINANZA (Atto di promovimento)
5 luglio 2000
Ordinanze da 31 a 42 - di identico contenuto - emesse il 5 luglio
2000 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi
rispettivamente proposti da: Altieri Gian Guido ed altri al Ministero
della sanita' ed altri (31/2001); Cagna Giorgio ed altri al Ministero
della sanita' ed altri (32/2001); Ambrosini Antonio ed altri al
Ministero della sanita' ed altri (33/2001); Adrario Erica ed altri al
Ministero della sanita' ed altri (34/2001); Corbellini Luciano ed
altri al Ministero della sanita' ed altri (35/2001); Chioin Raffaello
ed altri al Ministero della sanita' ed altri (36/2001); Belgrano
Emanuele al Ministero della sanita' ed altro (37/2001); Carta
Francesco ed altri al Ministero della sanita' ed altri (38/2001);
Pirozzi Farina Furio ed altri al Ministero della sanita' ed altri
(39/2001); Altomare Vittorio ed altri al Ministero della sanita' ed
altri (40/2001); Amato Salvatore ed altri al Ministero della sanita'
ed altri (41/2001); Corbacelli Alfonso ed altro al Ministero della
sanita' ed altri (42/2001).
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Esercizio o rinnovo
dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria, ovvero per
l'attivita' libero professionale extramuraria - Termine perentorio di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo censurato - Previsione dell'equivalenza legale della
mancata comunicazione dell'opzione entro il termine predetto, alla
scelta dell'attivita' assistenziale esclusiva - Mancata
subordinazione dell'esercizio dell'opzione alla previa concreta
disponibilita' di strutture adeguate in cui esercitare l'attivita'
assistenziale intramuraria - Irragionevolezza - Contrasto con il
principio di buon andamento della P.A.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 8.
- Costituzione, artt. 3 e 97.
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Previsione, quale requisito
necessario per l'attribuzione di incarichi di direzione di
struttura nonche' dei programmi, della scelta per l'attivita'
assistenziale esclusiva - Lesione del principio di autonomia
didattico-scientifica e di compenetrazione tra attivita' sanitaria
assistenziale e attivita' didattica e di ricerca scientifica -
Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 7.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari afferenti
alla facolta' di medicina e chirurgia - Irretrattabilita', salvo
limitate eccezioni, della scelta per l'attivita' assistenziale
intramuraria - Lesione del principio di autonomia
didattico-scientifica.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 10.
- Costituzione, artt. 33.
Sanita' pubblica - Norme relative all'organizzazione interna delle
aziende sanitarie e in materia di personale delle stesse -
Assoggettamento dell'attivita' assistenziale del sanitario
universitario alle determinazioni organizzative del Direttore
generale dell'Azienda ospedaliera - Attribuzione al Direttore
generale del potere di conferimento e revoca degli incarichi di
strutture semplici e di natura professionale, su proposta del
responsabile della struttura complessa di appartenenza del
sanitario, nonche' degli incarichi di direzione di strutture
complesse sulla base di mera intesa con il Rettore - Incidenza
delle determinazioni del Direttore generale sulle attribuzioni in
materia didattica e scientifica riservate all'Universita' - Lesione
del principio della liberta' di insegnamento in relazione
all'attribuzione di un incarico assistenziale che non consente
un'adeguata e proficua utilizzazione di strutture e personale per
esigenze di didattica e ricerca - Eccesso di delega.
- D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, artt. 3 e 5, commi da 1 a 6 e da 8
a 11.
- Costituzione, artt. 33 e 76.
(001C0071)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 31-1-2001)
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