N. 44
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 novembre 2000
Ordinanza emessa il 23 novembre 2000 dalla Commissione tributaria
provinciale di Imperia sul ricorso proposto da Studio Lanteri
Associazione Professionale contro D.R.E. Liguria Sez. di Imperia
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Non
deducibilita' dalla base imponibile delle spese per dipendenti e
collaboratori e di quelle per interessi passivi - Assimilazione dei
lavoratori autonomi agli imprenditori, anziche' ai lavoratori
dipendenti - Discriminazione fra lavoratori autonomi, a seconda che
esercitino o meno arti e professioni con carattere di abitualita' -
Contrasto con i principi di eguaglianza e di capacita' contributiva,
nonche' con la tutela del lavoro.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- Costituzione, artt. 3, 35 e 53.
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Denunciato
spostamento del costo del Servizio sanitario nazionale solo su
alcune categorie di contribuenti - Discriminazione contraria al
principio di eguaglianza.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- Costituzione, art. 3.
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Denunciato
aumento della pressione fiscale sui professionisti, in ragione
dell'indeducibilita' dell'IRAP dalle imposte sui redditi e
dell'insufficiente differenziazione delle aliquote - Eccesso di
delega, per inosservanza dell'obiettivo di ridurre il costo del
lavoro autonomo.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 143, legge 23
dicembre 1996, n. 662).
Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Ammontare
dovuto in acconto - Prevista determinazione in base a decreto
ministeriale - Violazione della riserva di legge in materia di
prestazioni patrimoniali.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- Costituzione, art. 23.
(001C0073)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 31-1-2001)
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