N. 44 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 novembre 2000

Ordinanza emessa il 23 novembre 2000 dalla Commissione tributaria provinciale di Imperia sul ricorso proposto da Studio Lanteri Associazione Professionale contro D.R.E. Liguria Sez. di Imperia Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Non deducibilita' dalla base imponibile delle spese per dipendenti e collaboratori e di quelle per interessi passivi - Assimilazione dei lavoratori autonomi agli imprenditori, anziche' ai lavoratori dipendenti - Discriminazione fra lavoratori autonomi, a seconda che esercitino o meno arti e professioni con carattere di abitualita' - Contrasto con i principi di eguaglianza e di capacita' contributiva, nonche' con la tutela del lavoro. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. - Costituzione, artt. 3, 35 e 53. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Denunciato spostamento del costo del Servizio sanitario nazionale solo su alcune categorie di contribuenti - Discriminazione contraria al principio di eguaglianza. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. - Costituzione, art. 3. Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Denunciato aumento della pressione fiscale sui professionisti, in ragione dell'indeducibilita' dell'IRAP dalle imposte sui redditi e dell'insufficiente differenziazione delle aliquote - Eccesso di delega, per inosservanza dell'obiettivo di ridurre il costo del lavoro autonomo. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. - Costituzione, art. 76 (in relazione all'art. 3, comma 143, legge 23 dicembre 1996, n. 662). Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) - Ammontare dovuto in acconto - Prevista determinazione in base a decreto ministeriale - Violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali. - D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. - Costituzione, art. 23. (001C0073) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 31-1-2001)

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