N. 24 ORDINANZA 5 - 23 gennaio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di inammissibilita' sollevata presupponendo una delimitazione del thema decidendum diversa da quella prospettata dai giudici rimettenti - Reiezione. Crediti (istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative all'anatocismo contenute in contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore (22 aprile 2000) della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - Validita' ed efficacia fino a tale data - Lamentata lesione del principio di eguaglianza e ragionevolezza nonche' asserito eccesso di delega - Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale e sulla riserva della funzione giurisdizionale ai giudici - Contrasto con il principio di indipendenza e di autonomia della magistratura - Intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 24, 76, 102 e 104. (001C0108) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 31-1-2001)

mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.