Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimita' costituzionale - Eccezione di
inammissibilita' sollevata presupponendo una delimitazione del thema
decidendum diversa da quella prospettata dai giudici rimettenti -
Reiezione.
Crediti (istituti di) - Interessi bancari - Clausole relative
all'anatocismo contenute in contratti stipulati anteriormente alla
data di entrata in vigore (22 aprile 2000) della delibera del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio - Validita'
ed efficacia fino a tale data - Lamentata lesione del principio di
eguaglianza e ragionevolezza nonche' asserito eccesso di delega -
Incidenza sul diritto alla tutela giurisdizionale e sulla riserva
della funzione giurisdizionale ai giudici - Contrasto con il
principio di indipendenza e di autonomia della magistratura -
Intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale della
norma censurata - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 24, 76, 102 e 104.
(001C0108)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.5 del 31-1-2001)
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