N. 37 ORDINANZA 5 - 14 febbraio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Conflitto di competenza - Rinvio degli atti al giudice di primo grado, con decisione del giudice d'appello per ritenuta nullita' verificatasi nel giudizio di primo grado - Preclusione, secondo il diritto vivente, per il giudice di primo grado, di sollevare il conflitto in caso di dissenso dalla decisione - Lamentata violazione del principio di soggezione del giudice alla sola legge e del principio di ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 28, comma 2. - Costituzione, artt. 101 e 111. (001C0188) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.8 del 21-2-2001)

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