N. 58 ORDINANZA 5 - 13 marzo 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Astensione collettiva dei difensori dalle udienze - Adesione del difensore dell'imputato e degli altri difensori reperibili o designati dall'autorita' giudiziaria quali sostituti del difensore - Esclusione della possibilita' di prosecuzione del giudizio nonche' di scelta del difensore tra coloro che abbiano titolo all'iscrizione (anziche' tra i soli iscritti agli albi degli avvocati) - Lamentata irragionevolezza e asserito contrasto con i principi' anche internazionali, in materia di ragionevole durata del processo, con pregiudizio dell'esercizio della giurisdizione e dell'azione penale - Sopravvenuto mutamento del quadro normativo - Necessario riesame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - Cod. proc. pen., artt. 97, comma 4, 105, comma 5, e 484; r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36), artt. 1 e 26. - Costituzione, artt. 3, 10, 24, 76, 77, 101 e 112; convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, artt. 6 e 17. (001C0293) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.12 del 21-3-2001)

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