Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Processo penale - Competenza per territorio - Incompetenza
territoriale dichiarata dal giudice in primo grado o dal giudice
d'appello in sede di annullamento della sentenza di primo grado -
Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice
competente, anziche' direttamente al giudice competente - Lamentata
lesione dei principî di indipendenza e imparzialita' del giudice,
nonche' irragionevole protrazione della durata del procedimento e
contrarieta' al buon andamento degli uffici giudiziari - Erroneo
presupposto interpretativo assunto dai rimettenti - Non fondatezza
della questione.
- Cod. proc. pen., artt. 23, comma 1, e 24, comma 1.
- Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 111,
secondo comma.
(001C0395)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 18-4-2001)
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