N. 104 SENTENZA 22 marzo - 10 aprile 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Competenza per territorio - Incompetenza territoriale dichiarata dal giudice in primo grado o dal giudice d'appello in sede di annullamento della sentenza di primo grado - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente, anziche' direttamente al giudice competente - Lamentata lesione dei principî di indipendenza e imparzialita' del giudice, nonche' irragionevole protrazione della durata del procedimento e contrarieta' al buon andamento degli uffici giudiziari - Erroneo presupposto interpretativo assunto dai rimettenti - Non fondatezza della questione. - Cod. proc. pen., artt. 23, comma 1, e 24, comma 1. - Costituzione, artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, 111, secondo comma. (001C0395) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.16 del 18-4-2001)

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