N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 maggio 2001

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 maggio 2001 (della Provincia autonoma di Trento) Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Disposizioni urgenti per il differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi - Previsione, in caso di emissioni da parte degli impianti radiotelevisivi di onde elettromagnetiche superiori ai valori massimi stabiliti (ex art. 1, comma 6, lett. a, n. 15, legge 31 luglio 1997, n. 249) dal Ministero dell'ambiente, del trasferimento degli impianti stessi, a cura del Ministero delle comunicazioni, nei siti individuati a livello nazionale dai piani di assegnazione delle frequenze o, in attesa dell'adozione di questi, nei siti individuati dalle Regioni e dalle Province autonome - Previsione, altresi', in caso di mancata realizzazione del disposto trasferimento, della disattivazione degli impianti da parte del Ministero delle comunicazioni d'intesa con il Ministro dell'ambiente - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita indebita invasione della sfera di competenza della Provincia di Trento in materia di localizzazione e di controllo degli impianti per la trasmissione radiotelevisiva, gia' disciplinata con le leggi provinciali 28 aprile 1997, n. 9, 11 settembre 1998, n. 10 e 20 marzo 2000, n. 3 - Violazione del principio della tutela della minoranza linguistica ladina. - D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, conv. in legge 20 marzo 2001, n. 66, art. 2. - Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, 4 e 102; 8, nn. 4), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21) e 24); 9, nn. 9) e 10); e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4. (001C0442) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 23-5-2001)

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