N. 22
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
3 maggio 2001
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 maggio 2001 (della Provincia autonoma di Trento)
Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Disposizioni urgenti per
il differimento dei termini in materia di trasmissioni
radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento
di impianti radiotelevisivi - Previsione, in caso di emissioni da
parte degli impianti radiotelevisivi di onde elettromagnetiche
superiori ai valori massimi stabiliti (ex art. 1, comma 6, lett. a,
n. 15, legge 31 luglio 1997, n. 249) dal Ministero dell'ambiente,
del trasferimento degli impianti stessi, a cura del Ministero delle
comunicazioni, nei siti individuati a livello nazionale dai piani
di assegnazione delle frequenze o, in attesa dell'adozione di
questi, nei siti individuati dalle Regioni e dalle Province
autonome - Previsione, altresi', in caso di mancata realizzazione
del disposto trasferimento, della disattivazione degli impianti da
parte del Ministero delle comunicazioni d'intesa con il Ministro
dell'ambiente - Ricorso della Provincia di Trento - Asserita
indebita invasione della sfera di competenza della Provincia di
Trento in materia di localizzazione e di controllo degli impianti
per la trasmissione radiotelevisiva, gia' disciplinata con le leggi
provinciali 28 aprile 1997, n. 9, 11 settembre 1998, n. 10 e 20
marzo 2000, n. 3 - Violazione del principio della tutela della
minoranza linguistica ladina.
- D.L. 23 gennaio 2001, n. 5, conv. in legge 20 marzo 2001, n. 66,
art. 2.
- Statuto speciale Regione Trentino-Alto Adige, artt. 2, 4 e 102; 8,
nn. 4), 5), 6), 14), 16), 17), 18), 19), 21) e 24); 9, nn. 9) e
10); e 16; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.
(001C0442)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 23-5-2001)
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