N. 338 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 marzo 2001

Ordinanza emessa il 9 marzo 2001 dal tribunale di S. Angelo dei Lombardi nel procedimento penale a carico di De Mita Michele Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Prevista facolta' di non rispondere sui fatti relativi alla responsabilita' altrui e dalla narrazione dei quali nessun pregiudizio possa derivare alla propria separata posizione processuale - Preclusione, all'esito dell'esercizio di tale facolta', dell'acquisizione e della utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese, anche per quanto riguarda la responsabilita' dell'autore del reato a suo danno - Lesione del principio di non dispersione delle prove - Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione dei principi di indipendenza del giudice, di legalita', di obbligatorieta' dell'azione penale e del contraddittorio. - D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, conv. in legge 25 febbraio 2000, n. 35, art. 1, comma 1, in combinato disposto con l'art. 210, comma 4, cod. proc. pen. - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101, comma secondo, 111 e 112. (001C0458) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 23-5-2001)

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