N. 338
ORDINANZA (Atto di promovimento)
9 marzo 2001
Ordinanza emessa il 9 marzo 2001 dal tribunale di S. Angelo dei
Lombardi nel procedimento penale a carico di De Mita Michele
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove - Esame di
persona imputata in procedimento connesso - Prevista facolta' di
non rispondere sui fatti relativi alla responsabilita' altrui e
dalla narrazione dei quali nessun pregiudizio possa derivare alla
propria separata posizione processuale - Preclusione, all'esito
dell'esercizio di tale facolta', dell'acquisizione e della
utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese, anche per
quanto riguarda la responsabilita' dell'autore del reato a suo
danno - Lesione del principio di non dispersione delle prove -
Contrasto con il principio di ragionevolezza - Violazione dei
principi di indipendenza del giudice, di legalita', di
obbligatorieta' dell'azione penale e del contraddittorio.
- D.L. 7 gennaio 2000, n. 2, conv. in legge 25 febbraio 2000, n. 35,
art. 1, comma 1, in combinato disposto con l'art. 210, comma 4,
cod. proc. pen.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 101,
comma secondo, 111 e 112.
(001C0458)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 23-5-2001)
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