N. 348 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 - 25 gennaio 2001

Ordinanze da 348 a 355 - di identico contenuto - emesse il 25 ed il 23 gennaio 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi rispettivamente a: Tetaj Bardh (r.o. 348/2001), Muntianu Elizaveta (r.o. 349/2001), Ben Sala Sakir (r.o. 350/2001), Latifi Dritan (r.o. 351/2001), Osunde Benedicta (r.o. 352/2001), Roman Cristina (r.o. 353/2001), Mansary Zainbat (r.o. 354/2001), Muhamed Ben Jedla (r.o. 355/2001). Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo di comunicazione all'autorita' giudiziaria ed assoggettamento a convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore - Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4, 5 e 6, art. 14, commi 4 e 5. - Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo. Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancataconvalida da parte dell'autorita' giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4, 5 e 6, art. 14, commi 4 e 5. - Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo. Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione con immediatezza - Mancata previsione che la durata del trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria - Lesione del principio della riserva di giurisdizione in materia di liberta' personale. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5. - Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo. Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o di fiducia, dall'adozione del provvedimento o, quantomeno, dalla comunicazione al giudice dell'inizio della misura - Mancata previsione - Lesione del diritto di difesa. - D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 20. - Costituzione, art. 24. (001C0468) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 23-5-2001)

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