N. 348
ORDINANZA (Atto di promovimento)
23 - 25 gennaio 2001
Ordinanze da 348 a 355 - di identico contenuto - emesse il 25 ed il
23 gennaio 2001 dal tribunale di Milano su atti relativi
rispettivamente a: Tetaj Bardh (r.o. 348/2001), Muntianu Elizaveta
(r.o. 349/2001), Ben Sala Sakir (r.o. 350/2001), Latifi Dritan (r.o.
351/2001), Osunde Benedicta (r.o. 352/2001), Roman Cristina (r.o.
353/2001), Mansary Zainbat (r.o. 354/2001), Muhamed Ben Jedla (r.o.
355/2001).
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento di
accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica - Obbligo
di comunicazione all'autorita' giudiziaria ed assoggettamento a
convalida, da parte di quest'ultima, entro quarantotto ore -
Mancata previsione - Lesione del principio della riserva di
giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4, 5 e 6, art. 14,
commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
con immediatezza - Mancataconvalida da parte dell'autorita'
giudiziaria - Conseguenze - Elisione degli effetti del
provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza
pubblica - Omessa previsione - Lesione del principio della riserva
di giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4, 5 e 6, art. 14,
commi 4 e 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
con immediatezza - Mancata previsione che la durata del
trattenimento sia stabilita con provvedimento motivato
dell'autorita' giudiziaria - Lesione del principio della riserva di
giurisdizione in materia di liberta' personale.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 5.
- Costituzione, art. 13, commi secondo e terzo.
Straniero - Espulsione amministrativa - Provvedimento del questore di
trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e
assistenza piu' vicino, per impossibilita' di eseguire l'espulsione
con immediatezza - Obbligo di dare avviso al difensore d'ufficio o
di fiducia, dall'adozione del provvedimento o, quantomeno, dalla
comunicazione al giudice dell'inizio della misura - Mancata
previsione - Lesione del diritto di difesa.
- D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, comma 3; d.P.R. 31 agosto
1999, n. 394, art. 20.
- Costituzione, art. 24.
(001C0468)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.20 del 23-5-2001)
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