N. 180 SENTENZA 4 - 8 giugno 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria - Quota aggiuntiva di pensione - Calcolo per le pensioni liquidate prima del 1o gennaio 1988 - Mancata rivalutazione della retribuzione pensionabile fino all'entrata in vigore del nuovo sistema - Assunta, irragionevole, disparita' di trattamento e lamentato contrasto con il principio di adeguatezza del trattamento previdenziale - Non fondatezza della questione. - Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, undicesimo comma, in relazione all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160). - Costituzione, artt. 3 e 38, secondo comma. Previdenza e assistenza - Pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria - Quota aggiuntiva di pensione - Calcolo per le pensioni liquidate prima del 1o gennaio 1988 - Mancata rivalutazione della retribuzione pensionabile fino all'entrata in vigore del nuovo sistema - Assunta, irragionevole, disparita' di trattamento e lamentato contrasto con il principio di adeguatezza del trattamento previdenziale - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, undicesimo comma, in relazione all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis del d.l. 21 marzo 1988, n. 86 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160). - Costituzione, artt. 3 e 38, secondo comma. (001C0631) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 13-6-2001)

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