Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Previdenza e assistenza - Pensioni dell'assicurazione generale
obbligatoria - Quota aggiuntiva di pensione - Calcolo per le
pensioni liquidate prima del 1o gennaio 1988 - Mancata
rivalutazione della retribuzione pensionabile fino all'entrata in
vigore del nuovo sistema - Assunta, irragionevole, disparita' di
trattamento e lamentato contrasto con il principio di adeguatezza
del trattamento previdenziale - Non fondatezza della questione.
- Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, undicesimo comma, in
relazione all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis del d.l. 21 marzo 1988,
n. 86 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160).
- Costituzione, artt. 3 e 38, secondo comma.
Previdenza e assistenza - Pensioni dell'assicurazione generale
obbligatoria - Quota aggiuntiva di pensione - Calcolo per le
pensioni liquidate prima del 1o gennaio 1988 - Mancata
rivalutazione della retribuzione pensionabile fino all'entrata in
vigore del nuovo sistema - Assunta, irragionevole, disparita' di
trattamento e lamentato contrasto con il principio di adeguatezza
del trattamento previdenziale - Difetto di rilevanza - Manifesta
inammissibilita' della questione.
- Legge 29 maggio 1982, n. 297, art. 3, undicesimo comma, in
relazione all'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
come interpretato dall'art. 3, comma 2-bis del d.l. 21 marzo 1988,
n. 86 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988,
n. 160).
- Costituzione, artt. 3 e 38, secondo comma.
(001C0631)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 13-6-2001)
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