Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Questione di legittimita' costituzionale - Riproposizione da parte
dello stesso giudice dopo la decisione di manifesta
inammissibilita' - Ammissibilita' - Presupposti.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, secondo comma.
Autorita' rimettente - Collegio nazionale forense - Legittimazione a
sollevare questioni di costituzionalita'.
Impiego pubblico - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Abrogazione
delle disposizioni prescriventi l'incompatibilita' con lo
svolgimento di altre attivita' - Possibilita' di esercizio limitato
della professione forense - Assunta inconciliabilita' tra doveri
del pubblico dipendente e doveri del professionista, con
pregiudizio dell'attivita' difensiva e dell'imparzialita' e del
buon andamento dell'amministrazione, con disparita' di trattamento
tra professionisti e con lesione del diritto al lavoro della
generalita' dei soggetti privi di occupazione, nonche' lamentata
carenza assoluta di ragionevolezza e logicita' delle previsioni di
legge - Non fondatezza delle questioni.
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e 56-bis.
- Costituzione, artt. 3, 4, 24, 97 e 98.
Ordinanza letta nell'udienza del 20 febbraio 2001 (allegata)
Intervento in giudizio - Istanze di intervento di soggetti non
rivestenti la qualita' di parte nei giudizi principali -
Inammissibilita'.
- Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 18.
(001C0640)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 13-6-2001)
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