N. 189 SENTENZA 4 - 11 giugno 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Questione di legittimita' costituzionale - Riproposizione da parte dello stesso giudice dopo la decisione di manifesta inammissibilita' - Ammissibilita' - Presupposti. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 24, secondo comma. Autorita' rimettente - Collegio nazionale forense - Legittimazione a sollevare questioni di costituzionalita'. Impiego pubblico - Rapporto di lavoro a tempo parziale - Abrogazione delle disposizioni prescriventi l'incompatibilita' con lo svolgimento di altre attivita' - Possibilita' di esercizio limitato della professione forense - Assunta inconciliabilita' tra doveri del pubblico dipendente e doveri del professionista, con pregiudizio dell'attivita' difensiva e dell'imparzialita' e del buon andamento dell'amministrazione, con disparita' di trattamento tra professionisti e con lesione del diritto al lavoro della generalita' dei soggetti privi di occupazione, nonche' lamentata carenza assoluta di ragionevolezza e logicita' delle previsioni di legge - Non fondatezza delle questioni. - Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 56 e 56-bis. - Costituzione, artt. 3, 4, 24, 97 e 98. Ordinanza letta nell'udienza del 20 febbraio 2001 (allegata) Intervento in giudizio - Istanze di intervento di soggetti non rivestenti la qualita' di parte nei giudizi principali - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 18. (001C0640) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.23 del 13-6-2001)

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