N. 29
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE
25 maggio 2001
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 25 maggio 2001 (della Regione Piemonte)
Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione
nazionale del turismo - Mancanza, fra i principi fondamentali e
nella ripartizione delle competenze, di previsioni che valorizzino
il ruolo dell'autonomia regionale - Obbligo delle Regioni di
attenersi e dare attuazione ai principi e agli obbiettivi per lo
sviluppo del sistema turistico, definiti con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri - Mancata previsione della
partecipazione dei rappresentanti delle singole Regioni alla
Conferenza nazionale del turismo - Estromissione delle Regioni
dalle attivita' di redazione della Carta dei diritti del turista,
nonche' dalla gestione del fondo di cofinanziamento dell'offerta
turistica e del fondo di rotazione per il prestito e il risparmio
turistico - Mancato riconoscimento alle Regioni di potesta'
legislative in ordine ai sistemi turistici locali, alle imprese e
professioni turistiche, alle attivita' dei gestori di esercizi
alberghieri ed alla vigilanza sugli esercizi ricettivi - Prevista
applicabilita' della disciplina statale fino all'adeguamento della
legislazione regionale - Denunciata violazione dei principi in
materia di autonomie locali - Lesione della potesta' legislativa
concorrente e dell'autonomia amministrativa spettanti alle Regioni
- Contrasto, sotto il profilo logico, con la riforma del titolo V
della parte seconda della Costituzione, approvata dal Parlamento e
sottoposta a referendum.
- Legge 29 marzo 2001, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
- Costituzione, artt. 5, 117 e 118.
(001C0559)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 18-7-2001)
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