N. 29 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 25 maggio 2001

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 25 maggio 2001 (della Regione Piemonte) Turismo e industria alberghiera - Riforma della legislazione nazionale del turismo - Mancanza, fra i principi fondamentali e nella ripartizione delle competenze, di previsioni che valorizzino il ruolo dell'autonomia regionale - Obbligo delle Regioni di attenersi e dare attuazione ai principi e agli obbiettivi per lo sviluppo del sistema turistico, definiti con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - Mancata previsione della partecipazione dei rappresentanti delle singole Regioni alla Conferenza nazionale del turismo - Estromissione delle Regioni dalle attivita' di redazione della Carta dei diritti del turista, nonche' dalla gestione del fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica e del fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico - Mancato riconoscimento alle Regioni di potesta' legislative in ordine ai sistemi turistici locali, alle imprese e professioni turistiche, alle attivita' dei gestori di esercizi alberghieri ed alla vigilanza sugli esercizi ricettivi - Prevista applicabilita' della disciplina statale fino all'adeguamento della legislazione regionale - Denunciata violazione dei principi in materia di autonomie locali - Lesione della potesta' legislativa concorrente e dell'autonomia amministrativa spettanti alle Regioni - Contrasto, sotto il profilo logico, con la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, approvata dal Parlamento e sottoposta a referendum. - Legge 29 marzo 2001, artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. - Costituzione, artt. 5, 117 e 118. (001C0559) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.28 del 18-7-2001)

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