N. 251 SENTENZA 5 - 17 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Delegificazione della disposizione legislativa denunciata - Permanente vigenza della stessa disposizione - Ammissibilita' della questione. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120; d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, art. 5. Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente per i soggetti gia' sottoposti a misure di prevenzione (disciplinate dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, successivamente modificate) - Introduzione di una disciplina di maggior rigore rispetto alla legislazione preesistente, in contrasto con la legge di delega - Illegittimita' costituzionale in parte qua. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b). - Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera t) della legge 13 giugno 1991, n. 190. Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei confronti di sottoposti alla misura preventiva del foglio di via obbligatorio - Intervenuta sentenza dichiarativa dell'incostituzionalita' della norma denunciata nei termini prospettati - Manifesta inammissibilita' della questione. - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera b). - Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 76. (001C0742) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 25-7-2001)

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