Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Oggetto del giudizio - Delegificazione della disposizione legislativa
denunciata - Permanente vigenza della stessa disposizione -
Ammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120; d.P.R. 19 aprile 1994,
n. 575, art. 5.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente per i
soggetti gia' sottoposti a misure di prevenzione (disciplinate
dalle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575,
successivamente modificate) - Introduzione di una disciplina di
maggior rigore rispetto alla legislazione preesistente, in
contrasto con la legge di delega - Illegittimita' costituzionale in
parte qua.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, comma 1, in relazione
all'art. 130, comma 1, lettera b).
- Costituzione, art. 76, in relazione all'art. 2, comma 1, lettera t)
della legge 13 giugno 1991, n. 190.
Circolazione stradale - Patente di guida - Revoca della patente nei
confronti di sottoposti alla misura preventiva del foglio di via
obbligatorio - Intervenuta sentenza dichiarativa
dell'incostituzionalita' della norma denunciata nei termini
prospettati - Manifesta inammissibilita' della questione.
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 120, comma 1, in relazione
all'art. 130, comma 1, lettera b).
- Costituzione, artt. 3, 4, 35 e 76.
(001C0742)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.29 del 25-7-2001)
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