N. 315 SENTENZA 12 - 27 luglio 2001

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e province autonome. Amministrazione pubblica - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) - Spese di gestione relative alla contrattazione collettiva per il comparto sanita' - Finanziamento - Soggetti obbligati a corrispondere contributi a favore dell'Agenzia - Imposizione dell'obbligo anche alle province autonome di Trento e Bolzano - Modalita' fissate con decreto del Ministro della funzione pubblica - Ricorso per conflitto delle province stesse - Lesione delle attribuzioni statutariamente spettanti alle ricorrenti nonche' della loro autonomia finanziaria - Non spettanza allo Stato della competenza esercitata - Annullamento dell'atto impugnato - Assorbimento di altra censura. - Decreto del Ministro della funzione pubblica 18 ottobre 1999. - D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; Statuto regione Trentino-Alto Adige, Titolo VI e art. 8, numero 1, 9, numero 10, e 16; d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 50, comma 16. (001C0806) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 1-8-2001)

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