Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e province autonome.
Amministrazione pubblica - Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN) - Spese di gestione relative
alla contrattazione collettiva per il comparto sanita' -
Finanziamento - Soggetti obbligati a corrispondere contributi a
favore dell'Agenzia - Imposizione dell'obbligo anche alle province
autonome di Trento e Bolzano - Modalita' fissate con decreto del
Ministro della funzione pubblica - Ricorso per conflitto delle
province stesse - Lesione delle attribuzioni statutariamente
spettanti alle ricorrenti nonche' della loro autonomia finanziaria
- Non spettanza allo Stato della competenza esercitata -
Annullamento dell'atto impugnato - Assorbimento di altra censura.
- Decreto del Ministro della funzione pubblica 18 ottobre 1999.
- D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, come modificato dall'art. 1
del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267; Statuto regione Trentino-Alto
Adige, Titolo VI e art. 8, numero 1, 9, numero 10, e 16; d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29, art. 50, comma 16.
(001C0806)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 1-8-2001)
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