Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Rilevanza della questione - Questione sulla quale e' gia' intervenuta
una ordinanza di restituzione degli atti al giudice rimettente -
Sufficiente motivazione del nuovo atto di rimessione, in ordine
alla perdurante rilevanza della questione - Rigetto dell'eccezione
di inammissibilita' (sollevata dalla difesa erariale).
Previdenza e assistenza - Fondi integrativi della previdenza
obbligatoria - Trattamenti pensionistici anticipati - Sospensione
(dal 1o gennaio 1995) - Prospettata irragionevolezza nonche'
compromissione della liberta' di iniziativa economica e
dell'autonomia organizzativa e gestionale dei fondi pensionistici,
dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, della
liberta' di assistenza privata e della negoziazione contrattuale
delle parti - Questione analoga ad altra gia' decisa - Manifesta
infondatezza della questione.
- Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 1; d.lgs. 21 aprile
1993, n. 124, art. 18, comma 8-quinquies, nel testo introdotto
dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Costituzione, artt. 3, 38, 39 e 41.
Previdenza e assistenza - Trattamento integrativo della previdenza
obbligatoria - Accesso al pensionamento anticipato - Divieto -
Lamentata compromissione della liberta' di contrattazione
collettiva, di iniziativa economica, dell'assistenza privata e del
principio di eguaglianza - Questioni prospettate in modo
contraddittorio - Manifesta inammissibilita'.
- D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-quinquies, nel
testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995,
n. 335; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 38, 39 e 41.
(001C0810)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 1-8-2001)
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