N. 319 ORDINANZA 12 - 27 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Rilevanza della questione - Questione sulla quale e' gia' intervenuta una ordinanza di restituzione degli atti al giudice rimettente - Sufficiente motivazione del nuovo atto di rimessione, in ordine alla perdurante rilevanza della questione - Rigetto dell'eccezione di inammissibilita' (sollevata dalla difesa erariale). Previdenza e assistenza - Fondi integrativi della previdenza obbligatoria - Trattamenti pensionistici anticipati - Sospensione (dal 1o gennaio 1995) - Prospettata irragionevolezza nonche' compromissione della liberta' di iniziativa economica e dell'autonomia organizzativa e gestionale dei fondi pensionistici, dell'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, della liberta' di assistenza privata e della negoziazione contrattuale delle parti - Questione analoga ad altra gia' decisa - Manifesta infondatezza della questione. - Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 13, comma 1; d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-quinquies, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335. - Costituzione, artt. 3, 38, 39 e 41. Previdenza e assistenza - Trattamento integrativo della previdenza obbligatoria - Accesso al pensionamento anticipato - Divieto - Lamentata compromissione della liberta' di contrattazione collettiva, di iniziativa economica, dell'assistenza privata e del principio di eguaglianza - Questioni prospettate in modo contraddittorio - Manifesta inammissibilita'. - D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 18, comma 8-quinquies, nel testo introdotto dall'art. 15, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335; legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 3. - Costituzione, artt. 3, 38, 39 e 41. (001C0810) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 1-8-2001)

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