N. 320 ORDINANZA 12 - 27 luglio 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Esecuzione delle pene - Pene pecuniarie - Conversione della pena (nella specie, in liberta' controllata) per insolvibilita' del condannato - Automatica sospensione dell'efficacia della ordinanza che dispone la conversione, a seguito del ricorso per cassazione - Mancata attribuzione al giudice del potere di inibire l'effetto sospensivo, in caso di inammissibilita' del gravame - Prospettata contraddittorieta' e illogicita' della previsione di legge, nonche' irrazionale parita' di posizione tra condannati, con violazione del diritto di difesa, del principio di legalita' ovvero di doverosita' della repressione delle condotte violatrici della legge penale e della indefettibilita' della giurisdizione - Conferma dei principi affermati con una precedente decisione di accoglimento - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. pen., art. 660, comma 5. - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 101. (001C0811) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.30 del 1-8-2001)

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