N. 582 ORDINANZA (Atto di promovimento) 18 aprile 2001

Ordinanza emessa il 18 aprile 2001 dal g.u.p. presso il tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Giacalone Ignazio Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Incertezza della decorrenzadell'obbligo - Disparita' di trattamento per i soggetti destinatari della misura di prevenzione. - Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30. - Costituzione, art. 3. Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Trattamento sanzionatorio in caso di inadempimento - Eccessiva afflittivita' della pena minima edittale - Lesione del principio dellaproporzionalita' e della finalita' rieducativa della pena. - Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31. - Costituzione, art. 27. Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. o gia' sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di tutte le variazioni nella entita' e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire - Inadempimento - Confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati - Disparita' di trattamento rispetto a situazioni analoghe - Irragionevolezza - Contrasto con la tutela del lavoro, dell'attivita' economica privata e della proprieta' privata. - Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31. - Costituzione, artt. 3, 27, 35, 41 e 42. (001C0691) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 29-8-2001)

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