N. 582
ORDINANZA (Atto di promovimento)
18 aprile 2001
Ordinanza emessa il 18 aprile 2001 dal g.u.p. presso il tribunale di
Trapani nel procedimento penale a carico di Giacalone Ignazio
Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza
definitiva per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. o gia'
sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo
di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto,
al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di
tutte le variazioni nella entita' e nella composizione del
patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti
milioni di lire - Incertezza della decorrenzadell'obbligo -
Disparita' di trattamento per i soggetti destinatari della misura
di prevenzione.
- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 30.
- Costituzione, art. 3.
Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza
definitiva per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. o gia'
sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo
di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto,
al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di
tutte le variazioni nella entita' e nella composizione del
patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti
milioni di lire - Trattamento sanzionatorio in caso di
inadempimento - Eccessiva afflittivita' della pena minima edittale
- Lesione del principio dellaproporzionalita' e della finalita'
rieducativa della pena.
- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, art. 27.
Mafia - Misure di prevenzione - Persone condannate con sentenza
definitiva per il reato di cui all'art. 416-biscod. pen. o gia'
sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di
prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 - Obbligo
di comunicazione per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto,
al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, di
tutte le variazioni nella entita' e nella composizione del
patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti
milioni di lire - Inadempimento - Confisca dei beni a qualunque
titolo acquistati nonche' del corrispettivo dei beni a qualunque
titolo alienati - Disparita' di trattamento rispetto a situazioni
analoghe - Irragionevolezza - Contrasto con la tutela del lavoro,
dell'attivita' economica privata e della proprieta' privata.
- Legge 13 settembre 1982, n. 646, art. 31.
- Costituzione, artt. 3, 27, 35, 41 e 42.
(001C0691)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.33 del 29-8-2001)
☰
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.