N. 697
ORDINANZA (Atto di promovimento)
20 giugno 2001
Ordinanza emessa il 20 giugno 2001 dal tribunale di Milano nel
procedimento penale a carico di Campi Francesco Maria
Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove-Esame di
persona nei cui confronti si e' proceduto per un reato
reciprocamente commesso in danno dell'imputato in unita' di tempo e
luogo rispetto a quello a lui ascritto - Assunzione dell'ufficio di
testimone (a seguito di mancato esercizio della facolta' di non
rispondere) - Prevista impossibilita' di obbligo a deporre su fatti
che concernono la propria responsabilita' in ordine al reato per
cui si e' proceduto nei suoi confronti - Lesione del diritto
all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti e dell'attuazione
della giurisdizione mediante il giusto processo - Violazione del
principio del contraddittorio - Contrasto con il principio del
razionale e motivato convincimento del giudice - Lesione del
diritto di difesa.
- Codice di procedura penale, art. 210, comma 6, come sostituito
dalla legge 1 marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101,
secondo comma, e 111.
(001C0918)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 3-10-2001)
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