N. 697 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 2001

Ordinanza emessa il 20 giugno 2001 dal tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Campi Francesco Maria Processo penale - Dibattimento - Acquisizione delle prove-Esame di persona nei cui confronti si e' proceduto per un reato reciprocamente commesso in danno dell'imputato in unita' di tempo e luogo rispetto a quello a lui ascritto - Assunzione dell'ufficio di testimone (a seguito di mancato esercizio della facolta' di non rispondere) - Prevista impossibilita' di obbligo a deporre su fatti che concernono la propria responsabilita' in ordine al reato per cui si e' proceduto nei suoi confronti - Lesione del diritto all'accertamento dei fatti penalmente rilevanti e dell'attuazione della giurisdizione mediante il giusto processo - Violazione del principio del contraddittorio - Contrasto con il principio del razionale e motivato convincimento del giudice - Lesione del diritto di difesa. - Codice di procedura penale, art. 210, comma 6, come sostituito dalla legge 1 marzo 2001, n. 63. - Costituzione, artt. 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 101, secondo comma, e 111. (001C0918) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 3-10-2001)

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