Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Oggetto del giudizio - Normativa anteriore in materia matrimoniale
(emessa in applicazione del Concordato del 1929) - Compatibilita'
con il sopravvenuto Accordo di modifica del 1984 - Permanente sua
vigenza.
- Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 18.
- Accordo del 18 febbraio 1984 (reso esecutivo con la legge 25 maggio
1985, n. 121).
Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullita' del
matrimonio - Provvedimenti provvisori a favore di uno dei coniugi -
Statuizione in sede di esecuzione - Carente indicazione,
nell'ordinanza di rimessione, di elementi in ordine al giudizio a
quo - Manifesta inammissibilita' della questione.
- Legge 25 marzo 1985, n. 121 (art. 8, numero 2, comma 2,
dell'Accordo 18 febbraio 1984).
- Costituzione, artt. 3 e 24.
Matrimonio concordatario - Nullita' dichiarata dal tribunale
ecclesiastico - Disciplina delle conseguenze patrimoniali -
Ritenuta copertura costituzionale - Esclusione - Sottoponibilita'
al giudizio di costituzionalita' - Rigetto della eccezione
contraria, sollevata dalla parte privata.
Matrimonio concordatario - sentenza ecclesiastica di nullita' -
Esecuzione - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Rinvio al
regime previsto per il matrimonio (civile) putativo, anziche' a
quello, piu' favorevole, previsto in caso di cessazione degli
effetti civili del matrimonio (dalla legge n. 898 del 1970,
all'art. 5) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e
con quello di laicita' dello Stato - Differenza strutturale delle
due fattispecie confrontate - Discrezionalita' legislativa in
materia - Non fondatezza delle questioni.
- Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 18; cod. civ., artt. 129 e
129-bis.
- Costituzione, art. 3.
(001C1017)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 3-10-2001)
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