N. 329 SENTENZA 24 - 27 settembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Oggetto del giudizio - Normativa anteriore in materia matrimoniale (emessa in applicazione del Concordato del 1929) - Compatibilita' con il sopravvenuto Accordo di modifica del 1984 - Permanente sua vigenza. - Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 18. - Accordo del 18 febbraio 1984 (reso esecutivo con la legge 25 maggio 1985, n. 121). Matrimonio concordatario - Sentenza ecclesiastica di nullita' del matrimonio - Provvedimenti provvisori a favore di uno dei coniugi - Statuizione in sede di esecuzione - Carente indicazione, nell'ordinanza di rimessione, di elementi in ordine al giudizio a quo - Manifesta inammissibilita' della questione. - Legge 25 marzo 1985, n. 121 (art. 8, numero 2, comma 2, dell'Accordo 18 febbraio 1984). - Costituzione, artt. 3 e 24. Matrimonio concordatario - Nullita' dichiarata dal tribunale ecclesiastico - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Ritenuta copertura costituzionale - Esclusione - Sottoponibilita' al giudizio di costituzionalita' - Rigetto della eccezione contraria, sollevata dalla parte privata. Matrimonio concordatario - sentenza ecclesiastica di nullita' - Esecuzione - Disciplina delle conseguenze patrimoniali - Rinvio al regime previsto per il matrimonio (civile) putativo, anziche' a quello, piu' favorevole, previsto in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (dalla legge n. 898 del 1970, all'art. 5) - Assunto contrasto con il principio di eguaglianza e con quello di laicita' dello Stato - Differenza strutturale delle due fattispecie confrontate - Discrezionalita' legislativa in materia - Non fondatezza delle questioni. - Legge 27 maggio 1929, n. 847, art. 18; cod. civ., artt. 129 e 129-bis. - Costituzione, art. 3. (001C1017) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.38 del 3-10-2001)

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