N. 754
ORDINANZA (Atto di promovimento)
11 marzo 2001
Ordinanza emessa l'11 marzo 2001 dal tribunale di Palmi nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra comunita' montana versante
tirrenico meridionale e Pellegrino Paolo ed altra
Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di aree
fabbricabili - Valore dichiarato dall'espropriato ai fini
dell'imposta (I.C.I.) che risulti inferiore all'indennita' di
espropriazione - Riduzione dell'indennita' ad un importo pari a
tale valore - Disparita' di trattamento dei proprietari di immobili
in base alla presentazione o meno della denuncia ai fini
dell'I.C.I., alla fedelta' della dichiarazione e alla
edificabilita' del terreno - Incidenza sul principio del giusto
indennizzo in caso di espropriazione - Riferimento alla ordinanza
della Corte costituzionale n. 333/1999.
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1.
- Costituzione, artt. 3 e 42.
(001C0979)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 10-10-2001)
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