N. 754 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 marzo 2001

Ordinanza emessa l'11 marzo 2001 dal tribunale di Palmi nei procedimenti civili riuniti vertenti tra comunita' montana versante tirrenico meridionale e Pellegrino Paolo ed altra Espropriazione per pubblica utilita' - Espropriazione di aree fabbricabili - Valore dichiarato dall'espropriato ai fini dell'imposta (I.C.I.) che risulti inferiore all'indennita' di espropriazione - Riduzione dell'indennita' ad un importo pari a tale valore - Disparita' di trattamento dei proprietari di immobili in base alla presentazione o meno della denuncia ai fini dell'I.C.I., alla fedelta' della dichiarazione e alla edificabilita' del terreno - Incidenza sul principio del giusto indennizzo in caso di espropriazione - Riferimento alla ordinanza della Corte costituzionale n. 333/1999. - D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 16, comma 1. - Costituzione, artt. 3 e 42. (001C0979) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.39 del 10-10-2001)

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