N. 788 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2001

Ordinanza emessa il 16 marzo 2001 dal tribunale di Saluzzo nel procedimento prefallimentare nei confronti della Effebi di Fusco Antonello e C. S.a.s. Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Potere del tribunale di procedere d'ufficio - Contrasto con i principi di imparzialita' e terzieta' del giudice, su cui e' fondato il "giusto processo" - Incidenza sulla garanzia del contraddittorio. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 6 (limitatamente all'espressione "oppure d'ufficio"). - Costituzione, art. 111, secondo comma (nel testo modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). Fallimento - Insolvenza dell'imprenditore emersa nel corso di un giudizio civile - Obbligo del giudice di riferirne al tribunale competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo - Contrasto con i principi del "giusto processo". - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 8. - Costituzione, art. 111, secondo comma (nel testo modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). (001C1002) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 17-10-2001)

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