N. 788
ORDINANZA (Atto di promovimento)
16 marzo 2001
Ordinanza emessa il 16 marzo 2001 dal tribunale di Saluzzo nel
procedimento prefallimentare nei confronti della Effebi di Fusco
Antonello e C. S.a.s.
Fallimento - Iniziativa per la dichiarazione di fallimento - Potere
del tribunale di procedere d'ufficio - Contrasto con i principi di
imparzialita' e terzieta' del giudice, su cui e' fondato il "giusto
processo" - Incidenza sulla garanzia del contraddittorio.
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 6 (limitatamente
all'espressione "oppure d'ufficio").
- Costituzione, art. 111, secondo comma (nel testo modificato
dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).
Fallimento - Insolvenza dell'imprenditore emersa nel corso di un
giudizio civile - Obbligo del giudice di riferirne al tribunale
competente, anziche' al pubblico ministero presso quest'ultimo -
Contrasto con i principi del "giusto processo".
- Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, art. 8.
- Costituzione, art. 111, secondo comma (nel testo modificato
dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2).
(001C1002)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.40 del 17-10-2001)
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