N. 339 SENTENZA 8 - 24 ottobre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Termini normativi delle questioni - Disposizioni effettivamente censurate dai rimettenti - Individuazione. Rilevanza delle questioni - Valutazione effettuata dal giudice rimettente - Non implausibilita'. Regione Abruzzo - Turismo e industria alberghiera - Disciplina delle agenzie di viaggio e turistiche - Apertura ed esercizio di filiali o succursali stagionali, comprese quelle aventi sede in altre regioni o in uno Stato europeo - Condizioni - Preventiva autorizzazione (rilasciata dalla Provincia), con obbligatorio versamento di deposito cauzionale e pagamento di tassa regionale di concessione, nonche' carattere di esdusivita' dell'attivita' del direttore tecnico della filiale - Contrasto con la liberta' organizzativa dell'imprenditore turistico - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure. - Legge Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1, artt. 5, commi 1, 4 e 5, 6, comma 1, lettera e), 9, comma 2, 10, comma 1, 11, 14, 18, ultimo comma; legge Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39, artt. 5 e 10, 6, comma 1, lettera d), 11 commi 2 e 3, 16, 24, comma 3. - Costituzione, art. 41 (e artt. 117 e 120). Turismo e industria alberghiera - Agenzie di viaggio e turistiche - Filiali di agenzie aventi sede principale in altra Regione - Assoggettamento a distinta licenza di esercizio con pagamento della relativa tassa di concessione regionale - Contrasto con la liberta' organizzativa dell'impresa - Illegittimita' costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure. - D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, Tariffa allegata, Voce 23. - Costituzione, art. 41 (e artt. 117 e 120). (001C1084) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 31-10-2001)

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