Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
Termini normativi delle questioni - Disposizioni effettivamente
censurate dai rimettenti - Individuazione.
Rilevanza delle questioni - Valutazione effettuata dal giudice
rimettente - Non implausibilita'.
Regione Abruzzo - Turismo e industria alberghiera - Disciplina delle
agenzie di viaggio e turistiche - Apertura ed esercizio di filiali
o succursali stagionali, comprese quelle aventi sede in altre
regioni o in uno Stato europeo - Condizioni - Preventiva
autorizzazione (rilasciata dalla Provincia), con obbligatorio
versamento di deposito cauzionale e pagamento di tassa regionale di
concessione, nonche' carattere di esdusivita' dell'attivita' del
direttore tecnico della filiale - Contrasto con la liberta'
organizzativa dell'imprenditore turistico - Illegittimita'
costituzionale in parte qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
- Legge Regione Abruzzo 12 gennaio 1998, n. 1, artt. 5, commi 1, 4 e
5, 6, comma 1, lettera e), 9, comma 2, 10, comma 1, 11, 14, 18,
ultimo comma; legge Regione Abruzzo 14 luglio 1987, n. 39, artt. 5
e 10, 6, comma 1, lettera d), 11 commi 2 e 3, 16, 24, comma 3.
- Costituzione, art. 41 (e artt. 117 e 120).
Turismo e industria alberghiera - Agenzie di viaggio e turistiche -
Filiali di agenzie aventi sede principale in altra Regione -
Assoggettamento a distinta licenza di esercizio con pagamento della
relativa tassa di concessione regionale - Contrasto con la liberta'
organizzativa dell'impresa - Illegittimita' costituzionale in parte
qua - Assorbimento delle ulteriori censure.
- D.Lgs. 22 giugno 1991, n. 230, Tariffa allegata, Voce 23.
- Costituzione, art. 41 (e artt. 117 e 120).
(001C1084)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.42 del 31-10-2001)
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