N. 394 ORDINANZA 3 - 11 dicembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Costituzione in giudizio - Effettuazione oltre il termine fissato dalle norme - Inammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25; norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, art. 3. Intervento in giudizio - Coordinamento italiano medici ospedalieri - Associazione sindacale medici dirigenti (Cimo - Asmd) - Difetto della qualita' di parte del giudizio principale - Inammissibilita'. Intervento in giudizio - Intervento delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana - Interesse giuridicamente rilevante delle stesse regioni - Ammissibilita'. Sanita' pubblica - Professori e ricercatori universitari (medici universitari) - Fissazione di un termine perentorio per l'esercizio o il rinnovo dell'opzione per l'attivita' assistenziale intramuraria (o esclusiva) o per l'attivita' libero-professionale extramuraria - Prospettata incoerenza e irragionevolezza della normativa denunciata, con violazione del principio dell'autonomia universitaria, dei principi e criteri direttivi della legge delega e del principio di buon andamento - Sopravvenuta nuova normativa legislativa e regolamentare e decisione della Corte costituzionale incidente sul complessivo quadro normativo di riferimento - Restituzione degli atti al giudice rimettente. - D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, commmi 8, 7, da 1 a 6 e da 8 a 11, 12 e art. 3. - Costituzione, artt. 3, 33, 76 e 97. (001C1198) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 19-12-2001)

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