N. 402 ORDINANZA 3 - 11 dicembre 2001

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sospensione condizionale della pena - Preclusione alla concessione del beneficio allorche', per effetto di abolitio criminis, la pena residua rientri nei limiti segnati dall'art. 163 cod. pen. - Prospettato contrasto con il principio di eguaglianza, con il canone della ragionevolezza, con il diritto di difesa e con la finalita' rieducativa della pena - Carenza di motivazione in ordine alla rilevanza della questione - Manifesta inammissibilita'. - Cod. proc. pen., art. 673. - Costituzione, artt. 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, e 27, terzo comma. (001C1206) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.49 del 19-12-2001)

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