N. 974 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 novembre 2001

Ordinanza emessa il 7 novembre 2001 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Tollmann Johannes Processo penale - Rogatorie all'estero - Acquisizione e trasmissione di documenti a seguito di rogatoria - Necessita' della specifica attestazione di conformita' apposta su ciascuno dei documenti - Necessita', altresi', che la domanda di assistenza giudiziaria contenga gli elementi necessari per la utilizzazione processuale degli atti richiesti. Inutilizzabilita' degli atti assunti con modalita' diverse - Estensione di tale sanzione ai procedimenti in corso in ogni stato e grado del giudizio - Contrasto con la norma consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art. 3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e con le convenzioni internazionali successive - Violazione del principio del contraddittorio per la disparita' tra i poteri riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico ministero - Lesione del principio della ragionevole durata del processo. - Cod. proc. pen., artt. 727, comma 5-bis e 729, come modificati dagli artt. 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367; legge 5 ottobre 2001, n. 367, art. 18. - Costituzione, artt. 10 e 111. (002C0006) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 16-1-2002)

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