N. 974
ORDINANZA (Atto di promovimento)
7 novembre 2001
Ordinanza emessa il 7 novembre 2001 dal tribunale di Roma nel
procedimento penale a carico di Tollmann Johannes
Processo penale - Rogatorie all'estero - Acquisizione e trasmissione
di documenti a seguito di rogatoria - Necessita' della specifica
attestazione di conformita' apposta su ciascuno dei documenti -
Necessita', altresi', che la domanda di assistenza giudiziaria
contenga gli elementi necessari per la utilizzazione processuale
degli atti richiesti. Inutilizzabilita' degli atti assunti con
modalita' diverse - Estensione di tale sanzione ai procedimenti in
corso in ogni stato e grado del giudizio - Contrasto con la norma
consuetudinaria internazionale invalsa nell'applicazione dell'art.
3, comma 3, della Convenzione di Strasburgo del 20 aprile 1959 e
con le convenzioni internazionali successive - Violazione del
principio del contraddittorio per la disparita' tra i poteri
riconosciuti alla difesa dell'imputato ed i poteri del pubblico
ministero - Lesione del principio della ragionevole durata del
processo.
- Cod. proc. pen., artt. 727, comma 5-bis e 729, come modificati
dagli artt. 12 e 13 della legge 5 ottobre 2001, n. 367; legge 5
ottobre 2001, n. 367, art. 18.
- Costituzione, artt. 10 e 111.
(002C0006)
(GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.3 del 16-1-2002)
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