N. 137 ORDINANZA 11 - 24 aprile 2002

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo civile - Comparizione delle parti - Mancata comparizione nella prima udienza - Fissazione, da parte del giudice, di un'udienza successiva - Ordine di cancellazione della causa dal ruolo solo se nessuna delle parti compare alla nuova udienza - Lamentata lesione del principio della ragionevole durata del processo - Manifesta infondatezza della questione. - Cod. proc. civ., art. 181, come modificato dall'art. 4, comma 1-bis del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534. - Costituzione, art. 111; legge cost. 23 novembre 1999, n. 2, art. 1. (002C0354) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.1000 del 2-5-2002)

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